Art. 10 Sospensione dei termini 1. I termini di cui agli articoli 4, 5 e 8 sono sospesi, per motivate esigenze istruttorie ravvisate dalla direzione generale della previdenza e assistenza sociale relativamente alle ipotesi di cui agli articoli 4 e 8 e dal Comitato tecnico nel caso di cui all'articolo 5, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attivita' ad esse connesse, e comunque per un periodo non superiore a venti giorni, prorogabili di altri dieci in presenza di difficolta' tecniche nell'espletamento dell'istruttoria.