Art. 10 
                       Sospensione dei termini 
 
  1. I termini di cui agli articoli  4,  5  e  8  sono  sospesi,  per
motivate esigenze  istruttorie  ravvisate  dalla  direzione  generale
della previdenza e assistenza sociale relativamente alle  ipotesi  di
cui agli articoli 4 e 8 e  dal  Comitato  tecnico  nel  caso  di  cui
all'articolo 5, per il tempo strettamente necessario all'espletamento
delle attivita' ad esse connesse,  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore a venti giorni, prorogabili di altri dieci in  presenza  di
difficolta' tecniche nell'espletamento dell'istruttoria.