Art. 11 
           Ufficio competente alla ricezione delle domande 
 
  1. Le domande relative ai  trattamenti  di  integrazione  salariale
disciplinati dal presente  regolamento  sono  presentate  o  inviate,
anche per via  telematica,  al  competente  ufficio  della  Direzione
generale della previdenza e assistenza sociale.