Art. 12 
                      Operazioni di conguaglio 
 
  1. Al fine di evitare il pagamento di interessi  passivi  a  carico
della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9  marzo  1989,  n.
88, con  delibera  del  consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, da adottarsi entro trenta  giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  sono
fissati i termini entro cui  l'azienda  procede  alle  operazioni  di
conguaglio del trattamento straordinario di integrazione salariale  e
sono determinate le modalita' di presentazione delle relative denunce
a credito dei datori di lavoro. 
 
          Nota all'art. 12:
              - L'art.   37   della   legge   9 marzo   1989,  n.  88
          (Ristrutturazione  dell'Istituto nazionale della previdenza
          sociale   e  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro), cosi' recita:
              "Art.  37. - 1. E' istituita presso l'INPS la "Gestione
          degli  interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
          previdenziali .
              2.  Il  finanziamento  della  gestione e' assunto dallo
          Stato.
              3. Sono a carico della gestione:
                a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge
          30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,  ivi  comprese  quelle erogate ai sensi degli
          articoli  10  e  11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
          successive modificazioni e integrazioni;
                b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della
          legge 12 giugno 1984, n. 222;
                c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
          erogata  dal  Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti, dalle
          gestioni  dei  lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
          minatori  e  dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
          per  i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
          pari  a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, terzo
          comma,  della  legge  11 marzo  1988,  n. 67. Tale somma e'
          annualmente  adeguata,  con  la  legge finanziaria, in base
          alle  variazioni  dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
          consumo  per  le  famiglie  degli  operai e degli impiegati
          calcolato dall'Istituto centrale di statistica;
                d) gli    oneri    derivanti    dalle    agevolazioni
          contributive  disposte  per  legge in favore di particolari
          categorie,  settori o territori ivi compresi i contratti di
          formazione  e  lavoro,  di solidarieta' e l'apprendistato e
          gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
          previsto  per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
          di  integrazione  salariale  straordinaria e di trattamenti
          speciali  di  disoccupazione  di  cui alle leggi 5 novembre
          1968,   n.  1115,  6 agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
          similare posto per legge a carico dello Stato;
                e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
                f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
          rimpatriati  dalla  Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
          1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge  19 ottobre  1970,  n. 744, degli assegni vitalizi di
          cui   all'art.   11  della  legge  20 marzo  1980,  n.  75,
          delle maggiorazioni  di  cui  agli  articoli 1, 2 e 6 della
          legge  15 aprile  1985,  n.  140,  nonche'  delle  quote di
          pensione,  afferenti  ai periodi lavorativi prestati presso
          le  Forze  armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a
          carico  della  gestione tutti gli oneri relativi agli altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge.
              4.  L'onere  di cui al terzo comma, lettera c), assorbe
          l'importo  di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n.
          903,  i  contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno
          1975,  n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n.
          843, e all''art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
              5.  L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
          fini  della  progressiva assunzione degli oneri di cui alle
          lettere  d)  ed e) del terzo comma e' stabilito annualmente
          con  la  legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura
          degli  oneri  di  cui  al  presente  articolo,  si provvede
          mediante  proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti
          disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
              6.  L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per
          i  coltivatori  diretti,  mezzadri  e coloni con decorrenza
          anteriore   al   1o gennaio   1989   e  delle  pensioni  di
          reversibilita'  derivanti  dalle  medesime,  nonche'  delle
          relative    spese    di    amministrazione,    e'   assunto
          progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
          stabilita  con  la  legge  finanziaria, tenendo anche conto
          degli   eventuali   apporti  di  solidarieta'  delle  altre
          gestioni.
              7.  Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
          forma  di  intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
              8.  Alla  gestione  sono  attribuiti  i  contributi dei
          datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
          di  integrazione  salariale straordinaria e dei trattamenti
          speciali  di  disoccupazione  di  cui alle leggi 5 novembre
          1968,   n.  1115,  6 agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni, nonche' quelli destinati al
          finanziamento dei pensionamenti anticipati".