Art. 13 
                             Abrogazioni 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15  marzo  1997,
n. 59, dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento  si
intendono abrogati: 
    l'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 28 febbraio  1987,
n. 56; 
    l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.  299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; 
    l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 10 giugno 2000 
 
                               CIAMPI 
 
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei 
                              Ministri 
                                  Bassanini, Ministro per la funzione 
                              pubblica 
                                      Loiero, Ministro per gli affari 
                              regionali 
                                      Visco, Ministro del tesoro, del 
                                      bilancio e della programmazione 
                              economica 
                                   Salvi, Ministro del lavoro e della 
                              previdenza sociale 
                                  Letta, Ministro dell'industria, del 
                                   commercio e dell'artigianato e del 
                              commercio con l'estero 
 
Visto, il Guardasigilli: Fassino 
  Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2000 
  Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 40 
 
          Nota all'art. 13:
              - Per  il testo del comma 4 dell'art. 20 della legge n.
          59/1997, si veda in note alle premesse.