Art. 2 Esame congiunto della situazione aziendale 1. L'imprenditore che intende richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisca o conferisca mandato, ne da' tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative operanti nella provincia. 2. Entro tre giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e' presentata, dall'imprenditore o dagli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al medesimo comma, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. 3. La richiesta di esame congiunto e' presentata: a) al competente ufficio individuato dalla regione nel cui territorio sono ubicate le unita' aziendali interessate dall'intervento straordinario di integrazione salariale, qualora l'intervento riguardi unita' aziendali ubicate in una sola regione; b) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro, qualora l'intervento riguardi unita' aziendali ubicate in piu' regioni. In tal caso, l'ufficio richiede, comunque, il parere delle regioni interessate. 4. Agli incontri per l'esame congiunto della situazione aziendale in sede regionale partecipano anche funzionari della direzione provinciale del lavoro o della direzione regionale del lavoro, a seconda che l'intervento di integrazione salariale straordinaria riguardi unita' produttive ubicate in una sola provincia o in piu' province della medesima regione. 5. Costituisce oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonche' delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalita' della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unita' produttive interessate dalla sospensione. L'impresa e' tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione. 6. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i venticinque giorni successivi a quello in cui e' stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a dieci per le aziende fino a cinquanta dipendenti.