Art. 2 
             Esame congiunto della situazione aziendale 
 
  1. L'imprenditore che intende richiedere l'intervento straordinario
di integrazione  salariale,  direttamente  o  tramite  l'associazione
imprenditoriale cui aderisca o conferisca mandato, ne da'  tempestiva
comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o,  in  mancanza
di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei  lavoratori
comparativamente piu' rappresentative operanti nella provincia. 
  2. Entro tre giorni dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  1  e'
presentata, dall'imprenditore o dagli organismi  rappresentativi  dei
lavoratori di cui al medesimo comma, domanda di esame congiunto della
situazione aziendale. 
  3. La richiesta di esame congiunto e' presentata: 
a) al competente ufficio individuato dalla regione nel cui territorio
   sono  ubicate  le  unita'  aziendali  interessate  dall'intervento
   straordinario  di  integrazione  salariale,  qualora  l'intervento
   riguardi unita' aziendali ubicate in una sola regione; 
b) al Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  -  Direzione
   generale dei rapporti di  lavoro,  qualora  l'intervento  riguardi
   unita' aziendali ubicate in piu' regioni. In tal  caso,  l'ufficio
   richiede, comunque, il parere delle regioni interessate. 
  4. Agli incontri per l'esame congiunto della  situazione  aziendale
in  sede  regionale  partecipano  anche  funzionari  della  direzione
provinciale del lavoro o della  direzione  regionale  del  lavoro,  a
seconda che  l'intervento  di  integrazione  salariale  straordinaria
riguardi unita' produttive ubicate in una sola provincia  o  in  piu'
province della medesima regione. 
  5.  Costituisce  oggetto  dell'esame  congiunto  il  programma  che
l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero  dei
lavoratori  interessati  alla  sospensione,  nonche'   delle   misure
previste per la gestione  di  eventuali  eccedenze  di  personale,  i
criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalita'
della rotazione tra i lavoratori  occupati  nelle  unita'  produttive
interessate dalla sospensione. L'impresa e'  tenuta  ad  indicare  le
ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di
rotazione. 
  6. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di
esame congiunto, si esaurisce entro i venticinque giorni successivi a
quello in cui e' stata avanzata  la  richiesta  medesima,  ridotti  a
dieci per le aziende fino a cinquanta dipendenti.