Art. 3 
    Domanda d'intervento straordinario di integrazione salariale 
 
  1. Ciascuna domanda di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale e' riferita ad un periodo  massimo  di  dodici
mesi. 
  2. L'impresa presenta o  invia  la  domanda  di  cui  al  comma  1,
corredata dalla documentazione richiesta,  entro  venticinque  giorni
dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in
cui ha avuto inizio la sospensione  o  la  riduzione  dell'orario  di
lavoro. In caso di presentazione tardiva della  domanda,  l'eventuale
trattamento   straordinario   di   integrazione   salariale   decorre
dall'inizio della settimana  anteriore  alla  data  di  presentazione
della domanda stessa. Le disposizioni di cui al  presente  comma  non
trovano applicazione nei confronti delle aziende di cui  all'articolo
6. 
  3. Il termine di presentazione della domanda di cui al comma  2  si
applica  anche  alle  domande  di  proroga  della   concessione   del
trattamento straordinario di integrazione salariale. 
  4. Le domande di cui ai commi 1 e  3,  redatte  in  conformita'  al
modello  stabilito  dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  sono  presentate  o  inviate  al  competente  ufficio   del
Ministero  del   lavoro   e   della   previdenza   sociale   indicato
nell'articolo 11. 
  5. Nei casi di  ristrutturazione,  riorganizzazione  o  conversione
aziendale, la domanda di cui ai commi 1 e  3,  e'  contemporaneamente
presentata, oltre che al competente ufficio del Ministero del lavoro,
anche al Servizio ispezione del lavoro  delle  direzioni  provinciali
del lavoro territorialmente competenti in base  all'ubicazione  delle
unita' aziendali interessate dall'intervento stesso. 
  6. Qualora dall'omessa o tardiva  presentazione  della  domanda  di
concessione del trattamento straordinario di  integrazione  salariale
derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale
del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore  e'  tenuto  a
corrispondere ai lavoratori stessi una  somma  d'importo  equivalente
all'integrazione salariale non percepita, ai sensi  dell'articolo  7,
comma 3, della legge 20 maggio 1975, n. 164. 
 
          Nota all'art. 3:
              - Il   testo  del  comma  3  dell'art.  7  della  legge
          20 maggio  1975,  n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del
          salario), e' il seguente:
              "3.  Qualora  dall'omessa o tardiva presentazione della
          domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita
          totale  o  parziale del diritto all'integrazione salariale,
          l'imprenditore  e'  tenuto  a  corrispondere  ai lavoratori
          stessi  una  somma  d'importo  equivalente all'integrazione
          salariale non percepita".