Art. 3 Domanda d'intervento straordinario di integrazione salariale 1. Ciascuna domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e' riferita ad un periodo massimo di dodici mesi. 2. L'impresa presenta o invia la domanda di cui al comma 1, corredata dalla documentazione richiesta, entro venticinque giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, l'eventuale trattamento straordinario di integrazione salariale decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle aziende di cui all'articolo 6. 3. Il termine di presentazione della domanda di cui al comma 2 si applica anche alle domande di proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. 4. Le domande di cui ai commi 1 e 3, redatte in conformita' al modello stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono presentate o inviate al competente ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale indicato nell'articolo 11. 5. Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, la domanda di cui ai commi 1 e 3, e' contemporaneamente presentata, oltre che al competente ufficio del Ministero del lavoro, anche al Servizio ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti in base all'ubicazione delle unita' aziendali interessate dall'intervento stesso. 6. Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore e' tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 20 maggio 1975, n. 164.
Nota all'art. 3: - Il testo del comma 3 dell'art. 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario), e' il seguente: "3. Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore e' tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita".