Art. 4 
                       Accertamenti ispettivi 
 
  1. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, il  Servizio  ispezione
delle direzioni provinciali del lavoro interessate, decorso almeno un
trimestre dall'inizio del trattamento straordinario  di  integrazione
salariale, effettua gli  accertamenti  di  propria  competenza  e  ne
trasmette gli esiti, prima della  scadenza  del  primo  semestre,  al
competente ufficio  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale di cui all'articolo 11. 
  2.  Decorsi  i  primi  dodici  mesi  dall'inizio  del   trattamento
straordinario di integrazione salariale, il Servizio ispezione  delle
direzioni provinciali del lavoro competenti, entro venti giorni dalla
presentazione di ciascuna domanda di  proroga,  svolge  una  verifica
intesa ad accertare la regolare attuazione  del  programma  da  parte
dell'impresa.