Art. 4 Accertamenti ispettivi 1. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, il Servizio ispezione delle direzioni provinciali del lavoro interessate, decorso almeno un trimestre dall'inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale, effettua gli accertamenti di propria competenza e ne trasmette gli esiti, prima della scadenza del primo semestre, al competente ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 11. 2. Decorsi i primi dodici mesi dall'inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale, il Servizio ispezione delle direzioni provinciali del lavoro competenti, entro venti giorni dalla presentazione di ciascuna domanda di proroga, svolge una verifica intesa ad accertare la regolare attuazione del programma da parte dell'impresa.