Art. 5 
                          Comitato tecnico 
 
  1. Il Comitato tecnico  di  cui  all'articolo  19  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41, entro venti  giorni  dalla  data  di  ricezione
della documentazione istruttoria, trasmessa  dal  competente  ufficio
del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale   di   cui
all'articolo  11,  esprime  il  proprio  parere  sui   programmi   di
ristrutturazione,   riorganizzazione    o    conversione    aziendale
riguardanti imprese con  piu'  di  mille  dipendenti,  aventi  unita'
aziendali situate in due o piu' regioni. 
 
          Nota all'art. 5:
              - L'art.   19  della  legge  28 febbraio  1986,  n.  41
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  - legge finanziaria 1986), cosi'
          recita:
              "Art.  19.  -  1.  Il complesso dei trasferimenti dallo
          Stato  all'Inps,  a  titolo  di  pagamenti di bilancio e di
          anticipazioni  di tesoreria, al netto di L. 19.000 miliardi
          di  erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse,
          e' fissato per l'anno 1986 in L. 32.000 miliardi.
              2.  Ai  fini  dell'avvio  del  risanamento  della cassa
          integrazione   guadagni  degli  operai  dell'industria,  il
          disavanzo  patrimoniale  risultante  al 31 dicembre 1985 e'
          posto   a  carico  dello  Stato  nel  limite  di  L. 19.000
          miliardi, a titolo di regolazione debitoria pregressa.
              3.  In  attesa  della  nuova  disciplina concernente la
          cassa  integrazione  guadagni  degli  operai dell'industria
          fermo restando il contributo dello Stato di cui all'art. 12
          della  legge 20 maggio 1975, n. 164, e' fissato, per l'anno
          1986,  un  contributo  straordinario di L. 3.500 miliardi a
          favore   della   separata   contabilita'  degli  interventi
          straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968,
          n. 1115.
              4.  Il  contributo  predetto  e' corrisposto per il 60%
          nell'anno   1986  e,  per  la  restante  parte,  fino  alla
          concorrenza  dell'onere  effettivo  e, comunque, nel limite
          del  contributo  di  cui  al precedente comma 3, sulla base
          delle   risultanze   per  lo  stesso  anno  della  separata
          contabilita'  degli  interventi  straordinari  della  cassa
          integrazione.
              5.  I provvedimenti del CIPI in materia di integrazione
          salariale  sono  adottati  sulla  base  di  una istruttoria
          tecnica selettiva effettuata da un apposito comitato la cui
          composizione  e  le  cui modalita' di funzionamento saranno
          successivamente  determinate  con  decreto del Ministro del
          bilancio e della programmazione economica di concerto con i
          Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e del
          tesoro.
              6. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma 1 sono
          autorizzate senza oneri di interessi.
              7.  Le  somme  corrisposte  a  titolo  di  pagamenti di
          bilancio  diminuiscono,  per  il corrispondente importo, il
          livello  delle  anticipazioni di Tesoreria gia' erogate nel
          corso dell'esercizio.
              8.  A  decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli
          interessi   sulle  anticipazioni  concesse  all'Inps  dalla
          Tesoreria   dello   Stato  ai  sensi  del  penultimo  comma
          dell'art.  16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, di cui al
          debito consolidato alla data del 31 dicembre 1981".