Art. 5 Comitato tecnico 1. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, entro venti giorni dalla data di ricezione della documentazione istruttoria, trasmessa dal competente ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 11, esprime il proprio parere sui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale riguardanti imprese con piu' di mille dipendenti, aventi unita' aziendali situate in due o piu' regioni.
Nota all'art. 5: - L'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), cosi' recita: "Art. 19. - 1. Il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'Inps, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto di L. 19.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse, e' fissato per l'anno 1986 in L. 32.000 miliardi. 2. Ai fini dell'avvio del risanamento della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1985 e' posto a carico dello Stato nel limite di L. 19.000 miliardi, a titolo di regolazione debitoria pregressa. 3. In attesa della nuova disciplina concernente la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria fermo restando il contributo dello Stato di cui all'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e' fissato, per l'anno 1986, un contributo straordinario di L. 3.500 miliardi a favore della separata contabilita' degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. 4. Il contributo predetto e' corrisposto per il 60% nell'anno 1986 e, per la restante parte, fino alla concorrenza dell'onere effettivo e, comunque, nel limite del contributo di cui al precedente comma 3, sulla base delle risultanze per lo stesso anno della separata contabilita' degli interventi straordinari della cassa integrazione. 5. I provvedimenti del CIPI in materia di integrazione salariale sono adottati sulla base di una istruttoria tecnica selettiva effettuata da un apposito comitato la cui composizione e le cui modalita' di funzionamento saranno successivamente determinate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. 6. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma 1 sono autorizzate senza oneri di interessi. 7. Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di Tesoreria gia' erogate nel corso dell'esercizio. 8. A decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli interessi sulle anticipazioni concesse all'Inps dalla Tesoreria dello Stato ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, di cui al debito consolidato alla data del 31 dicembre 1981".