Art. 6 
        Amministrazione straordinaria e procedure concorsuali 
 
  1.  Nel  caso   di   imprese   assoggettate   alla   procedura   di
amministrazione  straordinaria,  sia  nel  caso   in   cui   vi   sia
prosecuzione  dell'esercizio  d'impresa,  sia  nel  caso  in  cui  la
continuazione dell'attivita' non sia disposta o sia cessata,  nonche'
nei  casi  di  dichiarazione  di  fallimento,  di  omologazione   del
concordato  preventivo  consistente  nella  cessione  dei  beni,   di
liquidazione coatta  amministrativa,  previo  svolgimento  dell'esame
congiunto,  secondo  le  modalita'  di   cui   all'articolo   2,   il
commissario, il curatore ovvero il liquidatore presentano o  inviano,
all'ufficio indicato nell'articolo 11, la domanda intesa ad  ottenere
il trattamento straordinario di integrazione salariale o le eventuali
proroghe, redatta in conformita' al modello stabilito  dal  Ministero
del  lavoro  e   della   previdenza   sociale   e   corredata   dalla
documentazione richiesta.