Art. 6 Amministrazione straordinaria e procedure concorsuali 1. Nel caso di imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, sia nel caso in cui vi sia prosecuzione dell'esercizio d'impresa, sia nel caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia disposta o sia cessata, nonche' nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di liquidazione coatta amministrativa, previo svolgimento dell'esame congiunto, secondo le modalita' di cui all'articolo 2, il commissario, il curatore ovvero il liquidatore presentano o inviano, all'ufficio indicato nell'articolo 11, la domanda intesa ad ottenere il trattamento straordinario di integrazione salariale o le eventuali proroghe, redatta in conformita' al modello stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corredata dalla documentazione richiesta.