Art. 7 Contratti di solidarieta' 1. L'impresa, che abbia stipulato un contratto collettivo aziendale con i sindacati aderenti alle confederazioni comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, prevedendo una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di un esubero di personale anche derivante da un suo piu' razionale impiego, presenta o invia la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, redatta in conformita' al modello stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'ufficio indicato nell'articolo 11, corredata dalla documentazione richiesta. 2. Nell'ambito della durata massima del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme vigenti, l'accordo di cui al comma 1 non puo' avere validita' superiore ai ventiquattro mesi. La relativa domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, nonche' ogni eventuale domanda di proroga, puo' essere riferita ad un periodo massimo di dodici mesi.