Art. 7 
                      Contratti di solidarieta' 
 
  1. L'impresa, che abbia stipulato un contratto collettivo aziendale
con i sindacati aderenti alle  confederazioni  comparativamente  piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale,  prevedendo   una   riduzione
dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto  o  in  parte,  la
riduzione o  la  dichiarazione  di  un  esubero  di  personale  anche
derivante da un suo piu'  razionale  impiego,  presenta  o  invia  la
domanda di concessione del  trattamento  di  integrazione  salariale,
redatta in conformita' al modello stabilito dal Ministero del  lavoro
e della previdenza sociale, all'ufficio  indicato  nell'articolo  11,
corredata dalla documentazione richiesta. 
  2. Nell'ambito della durata massima del trattamento di integrazione
salariale previsto dalle norme vigenti, l'accordo di cui al  comma  1
non puo' avere validita' superiore ai ventiquattro mesi. La  relativa
domanda di concessione del  trattamento  di  integrazione  salariale,
nonche' ogni eventuale domanda di proroga, puo' essere riferita ad un
periodo massimo di dodici mesi.