Art. 8 
               Termini di conclusione del procedimento 
 
  1. Il decreto  di  concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale e' emanato, sulla base del programma approvato
con il decreto di cui al comma 5, entro i seguenti termini: 
a) trenta giorni dalla data  di  ricezione  della  domanda  da  parte
   dell'ufficio di cui all'articolo 11 nei casi di crisi aziendale e,
   relativamente alla concessione del primo  semestre,  nei  casi  di
   ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale; 
b) trenta giorni dalla data di ricezione, da  parte  dell'ufficio  di
   cui all'articolo 11, della relazione ispettiva di cui all'articolo
   4, comma 1, relativamente alla concessione  del  secondo  semestre
   dei primi dodici mesi di intervento nei casi di  ristrutturazione,
   riorganizzazione o conversione  aziendale.  Nel  caso  in  cui  le
   verifiche ispettive siano svolte dai  Servizi  ispezione  di  piu'
   direzioni provinciali del lavoro, il termine decorre dalla data di
   ricezione dell'ultima relazione; 
c) sessanta giorni dalla data di ricezione  della  domanda  da  parte
   dell'ufficio di cui all'articolo 11 nei casi di  ristrutturazione,
   riorganizzazione o conversione aziendale per i periodi  successivi
   ai primi dodici mesi di intervento. 
  2. Relativamente ai programmi di  ristrutturazione,  conversione  o
riorganizzazione aziendale riguardanti  imprese  con  piu'  di  mille
dipendenti, aventi unita' aziendali situate in due o piu' regioni, il
decreto di concessione del trattamento straordinario di  integrazione
salariale, e' adottato entro i seguenti termini: 
a) sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio  di
   cui all'articolo 11, della domanda relativa al primo semestre; 
b) trenta giorni dalla data di ricezione, da  parte  dell'ufficio  di
   cui all'articolo 11, della verifica ispettiva di cui  all'articolo
   4, comma 1, relativamente alla concessione  del  secondo  semestre
   dei primi  dodici  mesi  di  intervento,  ovvero  sessanta  giorni
   qualora il  predetto  ufficio  ritenga  necessario  sottoporre  la
   situazione verificata  al  vaglio  del  comitato  tecnico  di  cui
   all'articolo 5. Nel caso  in  cui  le  verifiche  ispettive  siano
   svolte dai Servizi ispezione di  piu'  direzioni  provinciali  del
   lavoro, il termine decorre dalla  data  di  ricezione  dell'ultima
   relazione; 
c) novanta giorni dalla data di  ricezione  della  domanda  da  parte
   dell'ufficio di cui all'articolo 11 per i  periodi  successivi  ai
   primi dodici mesi di intervento. 
  3. Nei casi di cui all'articolo 6, il decreto  di  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale e' adottato entro
trenta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della  domanda  da  parte
dell'ufficio di cui all'articolo 11. 
  4. Nei casi di cui all'articolo 7, il decreto  di  concessione  del
trattamento di integrazione salariale e' adottato entro trenta giorni
dalla data di ricezione della domanda da parte del competente ufficio
di cui all'articolo 11. 
  5. Il decreto di approvazione del programma che  l'impresa  intende
attuare o delle sue  eventuali  proroghe  e'  adottato  almeno  dieci
giorni prima del termine di conclusione del procedimento  di  cui  al
presente articolo.