Art. 8 Termini di conclusione del procedimento 1. Il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e' emanato, sulla base del programma approvato con il decreto di cui al comma 5, entro i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'ufficio di cui all'articolo 11 nei casi di crisi aziendale e, relativamente alla concessione del primo semestre, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale; b) trenta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 11, della relazione ispettiva di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente alla concessione del secondo semestre dei primi dodici mesi di intervento nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. Nel caso in cui le verifiche ispettive siano svolte dai Servizi ispezione di piu' direzioni provinciali del lavoro, il termine decorre dalla data di ricezione dell'ultima relazione; c) sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'ufficio di cui all'articolo 11 nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale per i periodi successivi ai primi dodici mesi di intervento. 2. Relativamente ai programmi di ristrutturazione, conversione o riorganizzazione aziendale riguardanti imprese con piu' di mille dipendenti, aventi unita' aziendali situate in due o piu' regioni, il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, e' adottato entro i seguenti termini: a) sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 11, della domanda relativa al primo semestre; b) trenta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 11, della verifica ispettiva di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente alla concessione del secondo semestre dei primi dodici mesi di intervento, ovvero sessanta giorni qualora il predetto ufficio ritenga necessario sottoporre la situazione verificata al vaglio del comitato tecnico di cui all'articolo 5. Nel caso in cui le verifiche ispettive siano svolte dai Servizi ispezione di piu' direzioni provinciali del lavoro, il termine decorre dalla data di ricezione dell'ultima relazione; c) novanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'ufficio di cui all'articolo 11 per i periodi successivi ai primi dodici mesi di intervento. 3. Nei casi di cui all'articolo 6, il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e' adottato entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'ufficio di cui all'articolo 11. 4. Nei casi di cui all'articolo 7, il decreto di concessione del trattamento di integrazione salariale e' adottato entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del competente ufficio di cui all'articolo 11. 5. Il decreto di approvazione del programma che l'impresa intende attuare o delle sue eventuali proroghe e' adottato almeno dieci giorni prima del termine di conclusione del procedimento di cui al presente articolo.