Art. 19 Attuazione del diritto di interpello del contribuente 1. L'amministrazione finanziaria, nel quadro dell'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operativita' delle disposizioni dell'articolo 11 della presente legge. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministro delle finanze e' altresi' autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.
Nota all'art. 19: - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 203 del 30 agosto 1999.