Art. 12
                        Requisiti psicofisici

  1.  Gli  aspiranti  al  conseguimento della licenza di operatore di
servizio  informazioni aeronautiche devono sottoporsi a visita medica
tendente  ad  accertare  la  loro idoneita' psicofisica richiesta per
l'esercizio delle funzioni previste dalla licenza.
  2.  Con  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto   con   il  Ministro  della  sanita',  sono  individuate  le
organizzazioni  sanitarie che dovranno procedere all'accertamento dei
requisiti  psicofisici  ed  alla  certificazione  dell'idoneita',  al
conseguimento della licenza e delle abilitazioni.
  3.  Le  organizzazioni  sanitarie di cui al comma 2 sono scelte tra
quelle aventi esperienza aeronautica.