Art. 12 Requisiti psicofisici 1. Gli aspiranti al conseguimento della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche devono sottoporsi a visita medica tendente ad accertare la loro idoneita' psicofisica richiesta per l'esercizio delle funzioni previste dalla licenza. 2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della sanita', sono individuate le organizzazioni sanitarie che dovranno procedere all'accertamento dei requisiti psicofisici ed alla certificazione dell'idoneita', al conseguimento della licenza e delle abilitazioni. 3. Le organizzazioni sanitarie di cui al comma 2 sono scelte tra quelle aventi esperienza aeronautica.