Art. 13 Sospensione delle abilitazioni 1. Le abilitazioni connesse alla licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche sono sospese in caso di mancato esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 per un periodo continuativo superiore ai 180 giorni. 2. Al di fuori dei casi in cui la sospensione sia espressamente prevista dalla legge, le abilitazioni sono altresi' sospese dall'ENAV, per un periodo massimo di sei mesi, quando siano state accertate violazioni gravi ai regolamenti e alle procedure tecnico-operative dei servizi di assistenza al volo. 3. Le violazioni e le loro gravita' sono accertate da una apposita commissione nominata dall'ENAV e composta da un dirigente con funzione di presidente e da due operatori di servizio informazioni aeronautiche di comprovata esperienza professionale e da un membro addetto al servizio informazioni aeronautiche designato dall'operatore di servizio informazioni aeronautiche oggetto di accertamento. 4. La sospensione delle abilitazioni e' adottata dall'ENAV ed e' annotata sulla licenza.