Art. 13
                   Sospensione delle abilitazioni

  1.  Le  abilitazioni connesse alla licenza di operatore di servizio
informazioni  aeronautiche  sono sospese in caso di mancato esercizio
delle  funzioni  di  cui  all'articolo  4 per un periodo continuativo
superiore ai 180 giorni.
  2.  Al  di  fuori  dei casi in cui la sospensione sia espressamente
prevista   dalla   legge,   le  abilitazioni  sono  altresi'  sospese
dall'ENAV,  per  un  periodo  massimo di sei mesi, quando siano state
accertate   violazioni   gravi   ai   regolamenti  e  alle  procedure
tecnico-operative dei servizi di assistenza al volo.
  3.  Le violazioni e le loro gravita' sono accertate da una apposita
commissione  nominata  dall'ENAV  e  composta  da  un  dirigente  con
funzione  di  presidente  e da due operatori di servizio informazioni
aeronautiche  di  comprovata  esperienza professionale e da un membro
addetto    al    servizio    informazioni    aeronautiche   designato
dall'operatore  di  servizio  informazioni  aeronautiche  oggetto  di
accertamento.
  4.  La  sospensione  delle abilitazioni e' adottata dall'ENAV ed e'
annotata sulla licenza.