Art. 18 Conversione delle certificazioni e delle abilitazioni rilasciate dal Ministero della difesa 1. Le certificazioni di addetto al servizio pubblico di informazioni al volo e le abilitazioni rilasciate dal Ministero della difesa sono convertite, a seguito del congedo dell'interessato ed a sua domanda, nelle licenze e nelle abilitazioni previste dal presente provvedimento, sulla base dei criteri adottati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito l'ENAV, con decreto adottato d'intesa con il Ministro della difesa. 2. La conversione delle certificazioni rilasciate dal Ministero della difesa in data antecedente a quella di emanazione del presente regolamento non e' subordinata al possesso, da parte del personale che ne risulta titolare, del titolo di studio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c).