Art. 18
        Conversione delle certificazioni e delle abilitazioni
                rilasciate dal Ministero della difesa

  1.   Le   certificazioni   di   addetto  al  servizio  pubblico  di
informazioni al volo e le abilitazioni rilasciate dal Ministero della
difesa  sono  convertite, a seguito del congedo dell'interessato ed a
sua domanda, nelle licenze e nelle abilitazioni previste dal presente
provvedimento,  sulla  base  dei  criteri  adottati  dal Ministro dei
trasporti  e  della navigazione, sentito l'ENAV, con decreto adottato
d'intesa con il Ministro della difesa.
  2.  La  conversione  delle  certificazioni rilasciate dal Ministero
della  difesa in data antecedente a quella di emanazione del presente
regolamento  non  e'  subordinata al possesso, da parte del personale
che  ne risulta titolare, del titolo di studio previsto dall'articolo
6, comma 1, lettera c).