Art. 19 Disposizione transitoria 1. Al personale in servizio presso l'ENAV alla data di entrata in vigore del presente regolamento gia' in possesso della qualifica di esperto di assistenza al volo, e' attribuita la titolarita' della licenza di cui all'articolo 2 e delle abilitazioni, se in corso di validita', di cui all'articolo 5, fermo restando quanto previsto in tema di rinnovo della licenza ai sensi dell'articolo 3. 2. L'iscrizione del personale civile e militare addetto al servizio pubblico di informazioni al volo, all'apposito albo previsto dall'articolo 735 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 8 della legge 21 dicembre 1966, n. 665, sara' disciplinato ai sensi del medesimo articolo 735, apportando le necessarie correzioni ed integrazioni al presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 aprile 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2000 Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 39