Art. 19
                      Disposizione transitoria

  1.  Al  personale in servizio presso l'ENAV alla data di entrata in
vigore  del  presente regolamento gia' in possesso della qualifica di
esperto  di  assistenza  al  volo, e' attribuita la titolarita' della
licenza  di  cui  all'articolo 2 e delle abilitazioni, se in corso di
validita',  di  cui all'articolo 5, fermo restando quanto previsto in
tema di rinnovo della licenza ai sensi dell'articolo 3.
  2. L'iscrizione del personale civile e militare addetto al servizio
pubblico   di   informazioni  al  volo,  all'apposito  albo  previsto
dall'articolo  735  del  codice  della  navigazione,  come modificato
dall'articolo   8  della  legge  21  dicembre  1966,  n.  665,  sara'
disciplinato  ai  sensi  del  medesimo  articolo  735,  apportando le
necessarie correzioni ed integrazioni al presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 13 aprile 2000
                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Bersani, Ministro dei trasporti e della
                              navigazione
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2000
  Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 39