Art. 2
     Licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche

  1.  La  licenza  di operatore di servizio informazioni aeronautiche
costituisce  titolo professionale aeronautico e autorizza il titolare
ad espletare i servizi pubblici di informazione al volo, ai sensi del
presente  decreto,  nell'ambito  delle specifiche funzioni ed entro i
limiti delle abilitazioni di cui agli articoli 4 e 5.
  2.  La titolarita' della licenza e' condizionata alla verifica, con
cadenza  quinquennale,  del possesso dei requisiti psicofisici di cui
all'articolo 12.