Art. 2 Licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche 1. La licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche costituisce titolo professionale aeronautico e autorizza il titolare ad espletare i servizi pubblici di informazione al volo, ai sensi del presente decreto, nell'ambito delle specifiche funzioni ed entro i limiti delle abilitazioni di cui agli articoli 4 e 5. 2. La titolarita' della licenza e' condizionata alla verifica, con cadenza quinquennale, del possesso dei requisiti psicofisici di cui all'articolo 12.