Art. 7
                       Rilascio della licenza

  1.  La licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche e
le relative abilitazioni sono rilasciate dall'ENAV.
  2.   Il  conseguimento  della  licenza  di  operatore  di  servizio
informazioni  aeronautiche  e' subordinato al superamento degli esami
teorici di cui all'articolo 9.
  3.  L'istruttoria  per  il  rilascio  della licenza di operatore di
servizio  informazioni  aeronautiche viene effettuata dall'ENAV sotto
la vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione.
  4.  La  licenza non puo' essere rilasciata a coloro che siano stati
condannati  a  pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non
colposi,  nonche'  a  coloro  che  siano  sottoposti ad una misura di
sicurezza  personale  o alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale.