Art. 12 Requisiti psicofisici 1. Gli aspiranti al conseguimento della licenza di controllore del traffico aereo devono sottoporsi a visita medica tendente ad accertare la loro idoneita' psicofisica. La persistenza di tale idoneita' e' richiesta per il conseguimento ed il mantenimento delle abilitazioni di cui all'articolo 4, limitatamente alle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c). Le visite mediche di idoneita' relative alle licenze ed alle abilitazioni sono quelle di classe 3, disciplinate dall'allegato I alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale e regolamentate dal decreto ministeriale 15 settembre 1995. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della sanita', sono individuati i requisiti psicofisici per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f) e g), nonche' le organizzazioni sanitarie che dovranno procedere agli accertameni dei requisiti psico-fisici e alla certificazione dell'idoneita' al conseguimento della licenza e al conseguimento, al mantenimento ed alla reintegrazione delle abilitazioni. 3. Le organizzazioni di cui al comma 2 sono scelte tra quelle aventi esperienza aeronautica, in particolare modo sulle condizioni di lavoro nel controllo del traffico aereo.
Note all'art. 12: Il testo del decreto ministeriale 15 settembre 1995 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1995, n. 256, supplemento ordinario.