Art. 12
                        Requisiti psicofisici

  1.  Gli aspiranti al conseguimento della licenza di controllore del
traffico   aereo  devono  sottoporsi  a  visita  medica  tendente  ad
accertare  la  loro  idoneita'  psicofisica.  La  persistenza di tale
idoneita'  e' richiesta per il conseguimento ed il mantenimento delle
abilitazioni  di  cui  all'articolo 4, limitatamente alle funzioni di
cui  all'articolo  5, comma 1, lettere a), b) e c). Le visite mediche
di  idoneita'  relative alle licenze ed alle abilitazioni sono quelle
di  classe  3, disciplinate dall'allegato I alla convenzione relativa
all'aviazione  civile  internazionale  e  regolamentate  dal  decreto
ministeriale 15 settembre 1995.
  2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro dei trasporti e della
navigazione,   di  concerto  con  il  Ministro  della  sanita',  sono
individuati i requisiti psicofisici per l'esercizio delle funzioni di
cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettere d), e), f) e g), nonche' le
organizzazioni  sanitarie che dovranno procedere agli accertameni dei
requisiti   psico-fisici  e  alla  certificazione  dell'idoneita'  al
conseguimento  della  licenza  e al conseguimento, al mantenimento ed
alla reintegrazione delle abilitazioni.
  3.  Le  organizzazioni  di  cui  al  comma 2 sono scelte tra quelle
aventi  esperienza  aeronautica, in particolare modo sulle condizioni
di lavoro nel controllo del traffico aereo.
 
          Note all'art. 12:
              Il  testo del decreto ministeriale 15 settembre 1995 e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2 novembre 1995, n.
          256, supplemento ordinario.