Art. 13
                   Sospensione delle abilitazioni

  1.  Le  abilitazioni  connesse  alla  licenza  di  controllore  del
traffico  aereo,  sono  sospese  in  caso  di mancato esercizio delle
funzioni  di  cui  all'articolo 5 del presente decreto per un periodo
continuativo superiore a centottanta giorni.
  2.  Al  di  fuori  dei casi in cui la sospensione sia espressamente
prevista   dalla   legge,  le  abilitazioni  possono  essere  sospese
dall'ENAV  per  un  periodo  massimo  di sei mesi, quando siano state
accertate    violazioni    ai    regolamenti    ed   alle   procedure
tecnico-operative dei servizi di assistenza al traffico aereo.
  3.  Le violazioni e la loro gravita' sono accertate da una apposita
commissione  nominata  dall'ENAV  e  composta  da  un  dirigente  con
funzione di presidente e da due membri controllori del traffico aereo
di comprovata esperienza professionale e da un membro controllore del
traffico aereo designato dal controllore di traffico aereo oggetto di
accertamento.
  4.  La  sospensione  delle abilitazioni e' adottata dall'ENAV ed e'
annotata sulla licenza.