Art. 13 Sospensione delle abilitazioni 1. Le abilitazioni connesse alla licenza di controllore del traffico aereo, sono sospese in caso di mancato esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 del presente decreto per un periodo continuativo superiore a centottanta giorni. 2. Al di fuori dei casi in cui la sospensione sia espressamente prevista dalla legge, le abilitazioni possono essere sospese dall'ENAV per un periodo massimo di sei mesi, quando siano state accertate violazioni ai regolamenti ed alle procedure tecnico-operative dei servizi di assistenza al traffico aereo. 3. Le violazioni e la loro gravita' sono accertate da una apposita commissione nominata dall'ENAV e composta da un dirigente con funzione di presidente e da due membri controllori del traffico aereo di comprovata esperienza professionale e da un membro controllore del traffico aereo designato dal controllore di traffico aereo oggetto di accertamento. 4. La sospensione delle abilitazioni e' adottata dall'ENAV ed e' annotata sulla licenza.