Art. 15
                    Decadenza delle abilitazioni

  1.  La  decadenza  delle  abilitazioni, relativamente alle funzioni
connesse  di  cui  all'articolo  5, comma 1, lettere a), b), e c), e'
disposta nei seguenti casi:
    a) la perdita in via permanente dei requisiti di cui all'articolo
12, comma 1;
    b) raggiungimento del sessantesimo anno di eta'.
  2. La decadenza delle abilitazioni e' annotata sulla licenza.