Art. 15 Decadenza delle abilitazioni 1. La decadenza delle abilitazioni, relativamente alle funzioni connesse di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), e c), e' disposta nei seguenti casi: a) la perdita in via permanente dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 1; b) raggiungimento del sessantesimo anno di eta'. 2. La decadenza delle abilitazioni e' annotata sulla licenza.