Art. 17 Conversione delle certificazioni e delle abilitazioni rilasciate dal Ministero della difesa 1. Le certificazioni di controllore di traffico aereo e le abilitazioni rilasciate dal Ministero della difesa sono convertite, a seguito del congedo dell'interessato ed a sua domanda, nelle licenze e abilitazioni previste dal presente regolamento, sulla base di criteri adottati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto adottato, sentito l'ENAV, di intesa con il Ministro della difesa. 2. La conversione delle certificazioni rilasciate dal Ministero della difesa in data antecedente a quella di emanazione del presente regolamento non e' subordinata al possesso, da parte del personale che ne risulta titolare, del titolo di studio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c).