Art. 17
              Conversione delle certificazioni e delle
         abilitazioni rilasciate dal Ministero della difesa

  1.  Le  certificazioni  di  controllore  di  traffico  aereo  e  le
abilitazioni rilasciate dal Ministero della difesa sono convertite, a
seguito  del congedo dell'interessato ed a sua domanda, nelle licenze
e  abilitazioni  previste  dal  presente  regolamento,  sulla base di
criteri  adottati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con
decreto  adottato,  sentito  l'ENAV,  di intesa con il Ministro della
difesa.
  2.  La  conversione  delle  certificazioni rilasciate dal Ministero
della  difesa in data antecedente a quella di emanazione del presente
regolamento  non  e'  subordinata al possesso, da parte del personale
che  ne risulta titolare, del titolo di studio previsto dall'articolo
6, comma 1, lettera c).