Art. 19
                      Disposizione transitoria

  1.  Al  personale in servizio presso l'ENAV alla data di entrata in
vigore  del  presente regolamento gia' in possesso della qualifica di
controllore  del  traffico  aereo, e' attribuita la titolarita' della
licenza  di  cui  all'articolo 2 e delle abilitazioni, se in corso di
validita',  di  cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto in
tema di rinnovo della licenza ai sensi dell'articolo 3.
  2.   L'iscrizione  del  personale  civile  e  militare  addetto  al
controllo    del   traffico   aereo,   all'apposito   albo   previsto
dall'articolo  735  del  codice  della  navigazione,  come modificato
dall'articolo   8  della  legge  21  dicembre  1996,  n.  665,  sara'
disciplinato,  ai  sensi  del  medesimo  articolo  735, apportando le
necessarie correzioni ed integrazioni al presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 maggio 2000
Il  Presidente  del  Senato  della  Repubblica  nell'esercizio  delle
funzioni  del  Presidente  della Repubblica ai sensi dell'articolo 86
della Costituzione
                               MANCINO
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bersani, Ministro dei trasporti e della
                              navigazione
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2000
  Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 38
 
          Nota all'art. 19:
              -   Per   il  testo  dell'art.  735  del  codice  della
          navigazione si veda nelle note alle premesse.
              -  Per  il  testo  dell'art.  8 della legge 21 dicembre
          1996, n. 665, si veda nelle note alle premesse.