Art. 3 Rinnovo della licenza di controllore del traffico aereo 1. La licenza di controllore del traffico aereo deve essere rinnovata nel caso in cui il titolare non eserciti le relative funzioni o almeno una di esse, presso istituzioni o soggetti riconosciuti a livello nazionale o internazionale nel settore del controllo del traffico aereo, per un periodo continuativo superiore a cinque anni. 2. La licenza non autorizza in ogni caso l'espletamento delle attivita' ad essa connesse di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), senza il conseguimento delle specifiche abilitazioni ed il possesso dell'idoneita' psicofisica di cui all'articolo 12. 3. Per il rinnovo della licenza il titolare deve superare l'esame teorico-scritto nei modi e nelle forme di cui all'articolo 9 e deve risultare in possesso dei requisiti psicofisici di cui all'articolo 12, nonche' privo delle condizioni ostative di cui all'articolo 7, comma 4.