Art. 3
       Rinnovo della licenza di controllore del traffico aereo

  1.  La  licenza  di  controllore  del  traffico  aereo  deve essere
rinnovata  nel  caso  in  cui  il  titolare  non eserciti le relative
funzioni  o  almeno  una  di  esse,  presso  istituzioni  o  soggetti
riconosciuti  a  livello  nazionale  o internazionale nel settore del
controllo del traffico aereo, per un periodo continuativo superiore a
cinque anni.
  2.  La  licenza  non  autorizza  in  ogni caso l'espletamento delle
attivita'  ad  essa  connesse di cui all'articolo 5, comma 1, lettere
a),  b) e c), senza il conseguimento delle specifiche abilitazioni ed
il possesso dell'idoneita' psicofisica di cui all'articolo 12.
  3.  Per  il rinnovo della licenza il titolare deve superare l'esame
teorico-scritto  nei  modi e nelle forme di cui all'articolo 9 e deve
risultare  in  possesso dei requisiti psicofisici di cui all'articolo
12,  nonche'  privo  delle condizioni ostative di cui all'articolo 7,
comma 4.