Art. 7
                       Rilascio della licenza

  1. Il conseguimento della licenza di controllore del traffico aereo
ed  il  conseguimento  della  prima  abilitazione  e'  subordinato al
superamento degli esami teorico-pratici previsti dai programmi di cui
agli articoli 9 e 10.
  2.  L'istruttoria  per il rilascio della licenza di controllore del
traffico  aereo e per il conseguimento della prima abilitazione viene
effettuata dall'ENAV sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti e
della navigazione.
  3.  La  licenza  di  controllore  del  traffico  aereo con la prima
abilitazione,  nonche'  le  abilitazioni  successive  alla prima sono
rilasciate dall'ENAV.
  4.  La  licenza non puo' essere rilasciata a coloro che siano stati
condannati  a  pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non
colposi,  nonche'  a  coloro  che  siano  sottoposti ad una misura di
sicurezza  personale  o alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale.