Art. 7 Rilascio della licenza 1. Il conseguimento della licenza di controllore del traffico aereo ed il conseguimento della prima abilitazione e' subordinato al superamento degli esami teorico-pratici previsti dai programmi di cui agli articoli 9 e 10. 2. L'istruttoria per il rilascio della licenza di controllore del traffico aereo e per il conseguimento della prima abilitazione viene effettuata dall'ENAV sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione. 3. La licenza di controllore del traffico aereo con la prima abilitazione, nonche' le abilitazioni successive alla prima sono rilasciate dall'ENAV. 4. La licenza non puo' essere rilasciata a coloro che siano stati condannati a pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non colposi, nonche' a coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.