Art. 10
   Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

  1.  I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere
smaltiti  mediante  termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi
del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalita' di
cui ai commi 2 e 3.
  2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano
anche  altre  caratteristiche  di  pericolo di cui all'allegato I del
decreto  legislativo  5  febbraio 1997, n. 22, devono essere smaltiti
solo in impianti per rifiuti pericolosi.
  3.  I  rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono
essere  smaltiti,  nel  rispetto delle disposizioni di cui al decreto
del  Ministro  dell'ambiente  19  novembre 1997, n. 503, e successive
modificazioni ed integrazioni:
    a) in impianti di incenerimento dedicati;
    b) in impianti di incenerimento di rifiuti speciali e in impianti
di  incenerimento  di  rifiuti urbani, a condizione che tali impianti
siano  dotati  di  un  sistema  di  alimentazione  per  tali  rifiuti
appropriato  ed idoneo a garantire una efficace tutela della salute e
dell'ambiente,  con particolare riferimento all'obbligo di evitare lo
sversamento  dei  rifiuti sanitari e il contatto dei rifiuti sanitari
con gli operatori.
 
          Nota all'art. 10:
              - Il  decreto  ministeriale  19  novembre 1997, n. 503,
          reca:  "Regolamento  recante  norme  per l'attuazione delle
          direttive    89/369/CEE   e   89/429/CEE   concernenti   la
          prevenzione  dell'inquinamento  atmosferico provocato dagli
          impianti   di   incenerimento   dei  rifiuti  urbani  e  la
          disciplina   delle   emissioni   e   delle   condizioni  di
          combustione  degli  impianti  di  incenerimento  di rifiuti
          urbani,  di  rifiuti  speciali  non  pericolosi, nonche' di
          taluni rifiuti sanitari".