Art. 11
            Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati

  1.   Salvo   quanto   disposto  al  comma  3,  i  rifiuti  sanitari
sterilizzati  devono  essere  smaltiti  mediante  termodistruzione in
impianti  autorizzati  ai  sensi  del  decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
  2. I rifiuti sanitari sterilizzati, che non presentano alcuna delle
altre  caratteristiche di pericolo di cui all'allegato "I" al decreto
legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, possono essere smaltiti anche in
impianti  di  incenerimento  di rifiuti speciali e di rifiuti urbani,
non  dotati  di  un  appropriato sistema di alimentazione per rifiuti
sanitari   pericolosi   a   rischio  infettivo,  nel  rispetto  delle
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997,
n. 503, e successive modifiche ed integrazioni.
  3.  I  rifiuti  sanitari  sterilizzati  possono  essere smaltiti in
discarica  solo  qualora  ricorrano le condizioni di cui all'articolo
45,  comma  3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. A tali
fini:
    a)  i  rifiuti  sanitari  sterilizzati non compresi tra i rifiuti
sanitari  pericolosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono
sottoposti  alle  norme  tecniche  che disciplinano lo smaltimento in
discarica dei rifiuti urbani ed assimilati;
    b) i rifiuti sanitari sterilizzati che sono invece compresi tra i
rifiuti  sanitari  pericolosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c),   sono   sottoposti  alle  norme  tecniche  che  disciplinano  lo
smaltimento in discarica dei rifiuti pericolosi.
  4.  Fatto  salvo  quanto  stabilito  nei  commi  1, 2 e 3, e quanto
stabilito   all'articolo   2,   comma  1,  lettera  g),  punto  8,  e
all'articolo  9,  i  rifiuti sanitari sterilizzati sono sottoposti al
regime giuridico dei rifiuti urbani.