Art. 12
              Rifiuti da esumazione e da estumulazione

  1.  I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti
separatamente dagli altri rifiuti urbani.
  2.  I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti
e  trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore
distinguibile  da  quelli  utilizzati  per  la  raccolta  delle altre
frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale
e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
  3.  Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione
ed estumulazione e' consentito in apposita area confinata individuata
dal  comune  all'interno  del  cimitero,  qualora  tali operazioni si
rendano  necessarie  per  garantire  una  maggiore  razionalita'  del
sistema  di  raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano
adeguatamente   racchiusi   negli   appositi   imballaggi  a  perdere
flessibili di cui al comma 2.
  4.  I  rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati
al  recupero  o  smaltiti  in  impianti  autorizzati  ai  sensi degli
articoli  27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per
lo  smaltimento  dei  rifiuti  urbani,  in conformita' ai regolamenti
comunali  ex  articolo  21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto
legislativo.
  5.  La  gestione  dei  rifiuti  da esumazioni ed estumulazioni deve
favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma
1, lettera e), punto 5.
  6.  Nel  caso  di avvio a discarica senza preventivo trattamento di
taglio  o  triturazione  dei  rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  e),  punti  1  e  3,  tali rifiuti devono essere inseriti in
apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.