Art. 13
         Rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali

  1.  I  rifiuti  provenienti  da  altre attivita' cimiteriali di cui
all'articolo  2,  comma  1,  lettera  f),  punto  1,  possono  essere
riutilizzati  all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati
a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
  2.  Nella  gestione  dei  rifiuti  provenienti  da  altre attivita'
cimiteriali  devono  essere  favorite  le  operazioni di recupero dei
rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 2.