Art. 13 Rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali 1. I rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. 2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 2.