Art. 14
            Categorie di rifiuti sanitari che richiedono
                 particolari sistemi di smaltimento

  1.  I  rifiuti  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), devono
essere smaltiti in impianti di incenerimento.
  2.  Le  sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope devono
essere   avviate   allo  smaltimento  in  impianti  di  incenerimento
autorizzati  ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
secondo  le  modalita'  e  le  procedure  previste  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  3.  I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), punti 2 e
3, devono essere gestiti con le stesse modalita' dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo.
 
          Nota all'art. 14:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990,  n. 309, reca: "Testo unico delle leggi in materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza".