Art. 14 Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento 1. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), devono essere smaltiti in impianti di incenerimento. 2. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope devono essere avviate allo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalita' e le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 3. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), punti 2 e 3, devono essere gestiti con le stesse modalita' dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
Nota all'art. 14: - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, reca: "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".