Art. 15
                             Abrogazioni

  1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le
seguenti disposizioni:
    a)  i  punti  1.1.3,  2.2 e 4.2.33 della deliberazione in data 27
luglio  1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
    b)  il decreto interministeriale 25 maggio 1989, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 137 del 14 giugno
1989.
 
          Note all'art. 15:
              - La  delibera del comitato interministeriale 27 luglio
          1984,   reca:   "Disposizioni  per  la  prima  applicazione
          dell'art.  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          10 settembre  1982,  n. 915, concernente lo smaltimento dei
          rifiuti"  (supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale
          13 settembre 1984, n. 253).
              - Il  decreto  interministeriale  25 maggio 1989, reca:
          "Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come
          assimilabili ai rifiuti solidi urbani".