Art. 15 Abrogazioni 1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) i punti 1.1.3, 2.2 e 4.2.33 della deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; b) il decreto interministeriale 25 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1989.
Note all'art. 15: - La delibera del comitato interministeriale 27 luglio 1984, reca: "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti" (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1984, n. 253). - Il decreto interministeriale 25 maggio 1989, reca: "Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani".