Art. 2
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo,
negli  allegati  I  e  II  del  presente regolamento, che derivano da
strutture  pubbliche  e  private,  individuate  ai  sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
svolgono  attivita' medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi,
di  cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di
cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
    b)  rifiuti  sanitari  non pericolosi: i rifiuti sanitari che non
sono  compresi  tra  i  rifiuti  elencati  nell'allegato D al decreto
legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, e successive modificazioni ed
integrazioni;
    c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti
sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II, compresi
tra  i  rifiuti  pericolosi  dell'allegato D al decreto legislativo 5
febbraio  1997,  n.  22,  e  successive modificazioni, che presentano
almeno    una   delle   caratteristiche   di   pericolo   individuate
dall'allegato  I  al  decreto  medesimo,  con  esclusione  di  quella
individuata dalla voce "H9" dello stesso allegato I;
    d)  rifiuti  sanitari  pericolosi a rischio infettivo: i seguenti
rifiuti   sanitari   individuati   dalle  voci  18.01.03  e  18.02.02
dell'allegato  D  al  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che
presentano  la  caratteristica  di  pericolo  di  cui  alla voce "H9"
dell'allegato I al predetto decreto:
     1)  tutti  i  rifiuti  che  provengono da ambienti di isolamento
infettivo  nei  quali  sussiste  un rischio di trasmissione biologica
aerea  nonche'  da  ambienti  ove  soggiornano pazienti in isolamento
infettivo  affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo
IV  di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;
     2)  i  rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I
del  presente  regolamento  che  presentano almeno una delle seguenti
caratteristiche:
      2a)  provengano  da  ambienti  di  isolamento infettivo e siano
venuti  a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto
dei pazienti isolati;
      2b) siano contaminati da:
       2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in
quantita' tale da renderlo visibile;
       2b2)  feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente
dal  medico  che  ha  in cura il paziente una patologia trasmissibile
attraverso tali escreti;
       2b3)    liquido   seminale,   secrezioni   vaginali,   liquido
cerebro-spinale,   liquido   sinoviale,   liquido  pleurico,  liquido
peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;
     3)  i  rifiuti  provenienti  da attivita' veterinaria, esclusi i
rifiuti  disciplinati  dal  decreto  legislativo 14 dicembre 1992, n.
508, che:
      3a)  siano  contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli
animali;
      3b)  siano  venuti  a  contatto con qualsiasi liquido biologico
secreto  od escreto per i quali sia ravvisato, dal medico veterinario
competente,  un  rischio  di  patologia trasmissibile attraverso tali
liquidi;
    e)  rifiuti  da  esumazione  ed estumulazione: i seguenti rifiuti
costituiti  da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle
casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
     1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
     2)   simboli   religiosi,   piedini,   ornamenti   e   mezzi  di
movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
     3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
     4)  resti  non  mortali  di elementi biodegradabili inseriti nel
cofano;
     5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
    f)  rifiuti  derivanti da altre attivita' cimiteriali: i seguenti
rifiuti derivanti da attivita' cimiteriali:
     1)  materiali  lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia
cimiteriale, smurature e similari;
     2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della
cremazione, tumulazione od inumazione;
    g)  rifiuti  sanitari  assimilati  ai  rifiuti urbani: i seguenti
rifiuti  sanitari,  qualora  non  rientrino  tra  quelli  di cui alle
lettere  c)  e  d)  del  presente  articolo,  assoggettati  al regime
giuridico e alle modalita' di gestione dei rifiuti urbani:
    1)  i  rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti
dalle cucine delle strutture sanitarie;
     2)  i  rifiuti  derivanti  dall'attivita'  di  ristorazione  e i
residui  dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture
sanitarie,  esclusi  quelli  che  provengono  da  pazienti affetti da
malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico
che  li  ha  in  cura,  una  patologia  trasmissibile attraverso tali
residui;
     3)  vetro,  carta,  cartone,  plastica,  metalli,  imballaggi in
genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di
raccolta  differenziata, nonche' altri rifiuti non pericolosi che per
qualita'  e  per  quantita'  siano  assimilati  agli  urbani ai sensi
dell'articolo  21,  comma  2,  lettera  g), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
     4) la spazzatura;
     5) i rifiuti costituiti da indumenti monouso;
     6) i rifiuti provenienti da attivita' di giardinaggio effettuata
nell'ambito delle strutture sanitarie;
     7)  i  gessi  ortopedici,  gli  assorbenti igienici, i pannolini
pediatrici e i pannoloni;
     8)  i  rifiuti  sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a
procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera l),
a  condizione  che sia in esercizio nell'ambito territoriale ottimale
di  cui  all'articolo  23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22,  almeno  un  impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure
sia   intervenuta   autorizzazione   regionale  allo  smaltimento  in
discarica,  secondo  quanto  previsto  all'articolo  45, comma 3, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
    h)   rifiuti  sanitari  che  richiedono  particolari  sistemi  di
gestione: le seguenti categorie di rifiuti sanitari:
     1)  farmaci  scaduti  o  inutilizzabili  compresi i farmaci ed i
materiali antiblastici per uso umano o veterinario;
     2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3
dell'allegato I al presente regolamento;
     3)  animali  da esperimento di cui al punto 3 dell'allegato I al
presente regolamento;
     4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;
    i)   disinfezione:  drastica  riduzione  della  carica  microbica
effettuata con l'impiego di sostanze disinfettanti;
    l) sterilizzazione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
n.  22/1997: abbattimento della carica microbica tale da garantire un
S.A.L.   (Sterility   Assurance  Level)  non  inferiore  a  10-6.  La
sterilizzazione  e'  effettuata  secondo le norme UNI 10384/94, parte
prima,  mediante  procedimento  che comprenda anche la triturazione e
l'essiccamento   ai   fini  della  non  riconoscibilita'  e  maggiore
efficacia  del  trattamento  nonche'  la  diminuzione  di  volume dei
rifiuti  stessi. L'efficacia viene verificata secondo quanto indicato
nell'allegato  III  del  presente regolamento. La sterilizzazione dei
rifiuti  sanitari a rischio infettivo e' una facolta' esercitabile ai
fini  della  semplificazione  delle modalita' di gestione dei rifiuti
stessi;
    m)  sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente alla
sterilizzazione  dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
L'efficacia  del  procedimento  di  sterilizzazione  ed  i metodi per
dimostrarla,  sono  stabiliti  dalla  norma UNI 10384/94, parte prima
sulla base delle prove di convalida in essa stabilite.
 
          Note all'art. 2:
              - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502,
          reca:  "Riordino  della  disciplina in materia sanitaria, a
          norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca: "Istituzione
          del servizio sanitario nazionale".
              - Il  decreto  legislativo  19  settembre 1994, n. 626,
          reca:  "Attuzione  delle  direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
          89/655/CEE,  89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
          e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
          della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
              - Il  decreto  legislativo  14 dicembre  1992,  n. 508,
          reca:  "Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio
          del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per
          l'eliminazione,   la   trasformazione  e  l'immissione  sul
          mercato  di rifiuti di orgine animale e la protezione dagli
          agenti  patogeni  degli  alimenti  per  animali  di origine
          animale  o  a  base  di  pesce  e che modifica la direttiva
          90/425/CEE".
              - Il  comma  2  dell'art.  21  del  decreto legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
              "2.  I  comuni  disciplinano  la  gestione  dei rifiuti
          urbani  con  appositi  regolamenti  che,  nel  rispetto dei
          principi   di   efficienza,   efficacia   ed  economicita',
          stabiliscono in particolare:
                a) le   disposizioni   per   assicurare   la   tutela
          igienico-sanitaria  in  tutte  le  fasi  della gestione dei
          rifiuti urbani;
                b) le  modalita' del servizio di raccolta e trasporto
          dei rifiuti urbani;
                c) le  modalita'  del  conferimento,  della  raccolta
          differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di
          garantire  una  distinta gestione delle diverse frazioni di
          rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
                d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata
          gestione  dei  rifiuti  urbani pericolosi, e dei rifiuti da
          esumazione  ed  estumulazione  di  cui all'art. 7, comma 2,
          lettera f);
                e) le  disposizioni necessarie a ottimizzare le forme
          di  conferimento,  raccolta e trasporto dei rifiuti primari
          di    imballaggio    in   sinergia   con   altre   frazioni
          merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
                f) le   modalita'  di  esecuzione  della  pesata  dei
          rifiuti  urbani  prima  di  inviarli  al  recupero  e  allo
          smaltimento;
                g) l'assimilazione   per  qualita'  e  quantita'  dei
          rifiuti  speciali  non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini
          della  raccolta  e dello smaltimento sulla base dei criteri
          fissati  ai  sensi  dell'art. 18, comma 2, lettera d). Sono
          comunque   considerati   rifiuti   urbani,  ai  fini  della
          raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti
          provenienti  dallo  spazzamento  delle  strade  ovvero,  di
          qualunque  natura  e  provenienza, giacenti sulle strade ed
          aree  pubbliche  o  sulle  strade  ed aree private comunque
          soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali
          e sulle rive dei corsi d'acqua.
              - L'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, e' il seguente:
              "Art.   23  (Gestione  dei  rifiuti  urbani  in  ambiti
          territoriali  ottimali).  -  1.  Salvo diversa disposizione
          stabilita  con  legge  regionale,  gli  ambiti territoriali
          ottimali  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  sono  le
          province.  In tali ambiti territoriali ottimali le province
          assicurano  una  gestione  unitaria  dei  rifiuti  urbani e
          predispongono  piani  di  gestione  dei  rifiuti, sentiti i
          comuni,   in   applicazione   degli   indirizzi   e   delle
          prescrizioni del presente decreto.
              2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione
          dei   rifiuti   urbani,  le  province  possono  autorizzare
          gestioni  anche  a livello subprovinciale purche', anche in
          tali  ambiti  territoriali  sia  superata la frammentazione
          della gestione.
              3.  I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di
          cui  al  comma  1,  entro il termine perentorio di sei mesi
          dalla  delimitazione  dell'ambito  medesimo, organizzano la
          gestione  dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza,
          di efficacia e di economicita'.
              4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani
          mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge
          8 giugno  1990,  n.  142, come integrata dall'art. 12 della
          legge 23 dicembre 1992, n. 498.
              5.  Per  le  finalita'  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3, le
          province,  entro  il  termine  di dodici mesi dalla data di
          entrata  in  vigore del presente decreto, coordinano, sulla
          base  della  legge  regionale adottata ai sensi della legge
          8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme
          ed  i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti
          nel  medesimo  ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di
          cooperazione sia attuata per gli effetti dell'art. 24 della
          legge  8 giugno  1990,  n. 142, le province individuano gli
          enti  locali  partecipanti,  l'ente locale responsabile del
          coordinamento,  gli  adempimenti  ed i termini previsti per
          l'assicurazione delle convenzioni di cui all'art. 24, comma
          1,  della  legge  8 giugno  1990, n. 142. Dette convenzioni
          determinano in particolare le procedure che dovranno essere
          adottate  per  l'assegnazione  del servizio di gestione dei
          rifiuti,  le forme di vigilanza e di controllo, nonche' gli
          altri  elementi  indicati all'art. 24, comma 2, della legge
          8 giugno  1990,  n.  142.  Decorso  inutilmente il predetto
          termine  le  regioni  e  le province autonome provvedono in
          sostituzione degli enti inadempienti.
              - L'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, e' il seguente:
              "Art.   45   (Rifiuti   sanitari).  -  1.  Il  deposito
          temporaneo   presso  il  luogo  di  produzione  di  rifiuti
          sanitari  pericolosi  deve  essere effettuato in condizioni
          tali  da  non causare alterazioni che comportino rischi per
          la salute e puo' avere una durata massima di cinque giorni.
          Per  quantitativi  non  superiori  a  duecento  litri detto
          deposito  temporaneo puo' raggiungere i trenta giorni, alle
          predette condizioni.
              2.   Al   direttore   o  responsabile  sanitario  della
          struttura  pubblica o privata compete la sorveglianza ed il
          rispetto  della  disposizione  di  cui  al comma 1, fino al
          conferimento   dei  rifiuti  all'operatore  autorizzato  al
          trasporto verso l'impianto di smaltimento.
              3.  I  rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti
          mediante  termodistruzione  presso  impianti autorizzati ai
          sensi   del  presente  decreto.  Qualora  il  numero  degli
          impianti  per  lo smaltimento mediante termodistruzione non
          risulti   adeguato   al  fabbisogno,  il  presidente  della
          regione,  d'intesa  con  il  Ministro  della  sanita' ed il
          Ministro dell'ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento dei
          rifiuti  di  cui  al comma 1 anche in discarica controllata
          previa    sterilizzazione.    Ai   fini   dell'acquisizione
          dell'intesa,  i  Ministri  competenti  si pronunciano entro
          novanta giorni.
              4.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza tra lo
          Stato le regioni e le province autonome, sono:
                a) definite    le   norme   tecniche   di   raccolta,
          disinfezione,   sterilizzazione,   trasporto,   recupero  e
          smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;
                b) individuati  i rifiuti di cui all'art. 7, comma 2,
          lettera  f) e definite le norme tecniche per assicurare una
          corretta gestione degli stessi;
                c) individuate   le   frazioni  di  rifiuti  sanitari
          assimilati  agli  urbani  nonche'  le  eventuali  ulteriori
          categorie  di  rifiuti  sanitari che richiedono particolari
          sistemi di smaltimento.
              5.  La  sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi
          effettuata  al di fuori della struttura sanitaria che li ha
          prodotti  e' sottoposta alle procedure autorizzative di cui
          agli  articoli  27  e  28.  In  tal  caso  al  responsabile
          dell'impianto   compete   la   certificazione  di  avvenuta
          sterilizzazione.