Art. 3
           Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali
        derivanti da attivita' di esumazione ed estumulazione

  1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori,
superiori  e  parti  di essi, nonche' i resti mortali derivanti dalle
operazioni  di  esumazione  ed estumulazione restano disciplinati dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,
recante  regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni
ed integrazioni.
 
          Nota all'art. 3:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          10 settembre   1990,   n.   285,  reca:  "Approvazione  del
          regolamento di polizia mortuaria".