Art. 3 Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attivita' di esumazione ed estumulazione 1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonche' i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 3: - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, reca: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".