Art. 4
            Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da
              esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti
             provenienti da altre attivita' cimiteriali

  1.   Fatto  salvo  quanto  previsto  dai  seguenti  articoli,  alle
attivita'  di  deposito  temporaneo,  raccolta,  trasporto, recupero,
smaltimento,  intermediazione  e  commercio dei rifiuti sanitari, dei
rifiuti  da  esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da
altre   attivita'   cimiteriali   si  applicano,  in  relazione  alla
classificazione  di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani,
speciali,  pericolosi  e  non  pericolosi,  le  norme regolamentari e
tecniche  attuative  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
che disciplinano la gestione dei rifiuti.
  2.  Nel  caso  in  cui la prestazione del personale sanitario delle
strutture  pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla
legge  23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni, sia svolta all'esterno
delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari
le  strutture  medesime,  ai sensi dell'articolo 58, comma 7-ter, del
decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22. Il conferimento di tali
rifiuti  dal luogo in cui e' effettuata la prestazione alla struttura
sanitaria  avviene  sotto la responsabilita' dell'operatore sanitario
che  ha  fornito  la  prestazione,  in  tempo  utile per garantire il
rispetto  dei  termini  di  cui all'articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
  3.  Si  considerano altresi' prodotti presso le strutture sanitarie
di   riferimento   i  rifiuti  sanitari,  con  esclusione  di  quelli
assimilati  agli  urbani,  prodotti  presso gli ambulatori decentrati
dell'azienda sanitaria di riferimento.
 
          Nota all'art. 4:
              - Il  comma  7-ter dell'art. 58 del decreto legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
              "7-ter.   I   rifiuti   provenienti   da  attivita'  di
          manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti
          presso  la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali
          attivita'".