Art. 6
           Acque reflue provenienti da attivita' sanitaria

  1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attivita' sanitarie e'
disciplinato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
  2.  Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque
reflue che scaricano nella rete fognaria.
 
          Nota all'art. 6:
              - Il  decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca:
          "Disposizioni  sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
          recepimento   della  direttiva  91/271/CEE  concernente  il
          trattamento  delle  acque  reflue  urbane e della direttiva
          91/676/CEE    relativa    alla   protezione   delle   acque
          dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati  provenienti  da
          fonti agricole".