Art. 8
        Deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto
         dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

  1.  Per  garantire  la  tutela  della  salute  e  dell'ambiente, il
deposito   temporaneo,   la  movimentazione  interna  alla  struttura
sanitaria,  lo  stoccaggio,  la  raccolta ed il trasporto dei rifiuti
sanitari  pericolosi  a  rischio  infettivo  devono essere effettuati
utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante
la  scritta  "Rifiuti  sanitari  pericolosi a rischio infettivo" e il
simbolo  del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o
pungenti,  apposito  imballaggio  rigido a perdere recante la scritta
"Rifiuti   sanitari   pericolosi  a  rischio  infettivo  taglienti  e
pungenti", contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno,
eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo
d'uso,  recante  la  scritta  "Rifiuti  sanitari pericolosi a rischio
infettivo".
  2.   Gli  imballaggi  esterni  di  cui  al  comma  1  devono  avere
caratteristiche   adeguate   per   resistere   agli   urti   ed  alle
sollecitazioni  provocate durante la loro movimentazione e trasporto,
e  devono  essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli
imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
  3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
    a)  il  deposito  temporaneo  di  rifiuti  sanitari  pericolosi a
rischio   infettivo   deve   essere  effettuato  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
    b)  le operazioni di stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti
sanitari  pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime
generale dei rifiuti pericolosi.