Art. 9
        Deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto
                  dei rifiuti sanitari sterilizzati

  1.  I  rifiuti  sanitari  sterilizzati  in  conformita'  alle norme
precedenti  devono  essere raccolti e trasportati separatamente dagli
altri  rifiuti  urbani.  Per  garantire  la  tutela  della  salute  e
dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla
struttura  sanitaria,  lo stoccaggio, la raccolta ed il trasporto dei
rifiuti  sanitari  sterilizzati  devono essere effettuati utilizzando
appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da
quelli  utilizzati  per  i  rifiuti  urbani  e  per gli altri rifiuti
sanitari  assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile
"Rifiuti  sanitari sterilizzati" alla quale dovra' essere aggiunta la
data della sterilizzazione.
  2.  Fatto  salvo quanto stabilito dai commi 1 e 3, le operazioni di
deposito  temporaneo,  stoccaggio,  raccolta  e trasporto dei rifiuti
sanitari  sterilizzati  sono  sottoposti  al  regime giuridico e alle
norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.
  3.  Qualora  i  rifiuti sanitari sterilizzati risultino inclusi tra
quelli  di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettera c), si applicano le
disposizioni  che  disciplinano le operazioni di deposito temporaneo,
stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi.