Allegato III (art. 2, comma 1, lettera l) CONVALIDA E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE La convalida dell'impianto di sterilizzazione deve essere effettuata secondo i criteri e i parametri previsti nella norma UNI 10384/94 parte prima e successive modifiche e/o integrazioni. L'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione nel corso della gestione ordinaria devono essere verificate con cadenza trimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell'impianto, ove lo stesso abbia un elevato ritmo di utilizzo, mediante l'impiego di bioindicatori adeguati al processo di sterilizzazione usato. Il numero di bioindicatori dovra' essere almeno 1 ogni 200 litri di volume utile di camera della sterilizzazione, con un minimo di tre. Tali bioindicatori dovranno essere conformi alle norme CEN serie 866. I suddetti controlli devono essere effettuati sotto il controllo del responsabile sanitario e nel caso di impianti esterni alla struttura sanitaria sotto il controllo del responsabile tecnico. La documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento dell'impianto deve essere conservata per almeno cinque anni ed esibita su richiesta delle competenti autorita'. Nota esplicativa in merito alle osservazioni del Consiglio di Stato non recepite nel testo Rapporti tra sfera di applicazione del regolamento e competenza esclusiva in materia di regioni a statuto speciale e province autonome: tale aspetto non viene espressamente trattato nel regolamento ne', come evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato, sono state formulate osservazioni in proposito dalla Conferenza Stato-regioni-province autonome. Poiche' la questione non e' stata trattata in tale sede, si ritiene preferibile non modificare unilateralmente il testo approvato in una parte che riguarda direttamente competenze di regioni e province, ritenendo pacifico che, in mancanza di diverse precisazioni, rimane fermo quanto previsto all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997, con conseguente eventuale obbligo di adeguamento, da parte delle regioni e province a statuto speciale, alle sole norme regolamentari che sono diretta esecuzione di disposizioni di principio stabilite con il predetto decreto legislativo. Art. 1, comma 3: si ritiene che la suddivisione in due periodi del comma in questione debba essere mantenuta, perche', mentre la prescrizione del primo periodo - relativa alla gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie secondo criteri di sicurezza e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa in materia - e' indubbiamente riferita a tutte le strutture sanitarie, la seconda prescrizione, relativa alla gestione dei rifiuti secondo criteri di economicita', richiama un principio costituzionale che deve improntare l'attivita' della pubblica amministrazione, e deve quindi ritenersi rivolta alle sole strutture pubbliche. Art. 2, comma 1, lettera b): l'unica condizione che rileva ai fini della definizione dei rifiuti sanitari come "non pericolosi" e' che non siano compresi tra i rifiuti elencati nell'allegato D del decreto legislativo n. 22/1997. Il fatto che tale allegato sia stato predisposto, come precisato nel testo novellato dell'art. 7, comma 4, del citato decreto legislativo, "sulla base degli allegati G, H ed I", non sembra essere significativo ai fini della comprensione del testo della lettera in esame e potrebbe forse ingenerare confusione rispetto a quanto indicato nelle successive lettere c) e d).