Art. 8.
  1.  All'articolo  21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  I  soggetti che effettuano il trasporto di cui al comma 1 sono
tenuti  ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti effettuati con
l'indicazione  delle  materie  trasportate.  Con decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, sentita l'ANPA,
sono  stabiliti  i  criteri  applicativi  di  tale  disposizione,  le
modalita',  i  termini  di  compilazione  e  di  invio  del riepilogo
suddetto, nonche' gli eventuali esoneri.".