Allegato III DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 82 DEL PRESENTE DECRETO, DEI CRITERI PER L'ADOZIONE DELLA SORVEGLIANZA FISICA NONCHE' DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI, DEGLI APPRENDISTI, DEGLI STUDENTI E DELLE AREE DI LAVORO. 0. Definizioni 0.1. Ai fini del presente Allegato valgono, oltre quelle di cui al Capo II, le definizioni di cui all'Allegato IV. 1. Classificazione dei lavoratori ai fini della radioprotezione 1.1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attivita' lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di una esposizione alle radiazioni ionizzanti superiore ad uno qualsiasi dei limiti fissati per le persone del pubblico dall'Allegato IV. 1.2. Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti sottoposti, in ragione dell'attivita' lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, ad una esposizione che non sia suscettibile di superare uno qualsiasi dei limiti fissati per le persone del pubblico dall'Allegato IV. 2. Apprendisti e studenti 2.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto gli apprendisti e gli studenti esposti al rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, in ragione della attivita' di studio o di apprendistato, vengono suddivisi nelle seguenti categorie: a) apprendisti e studenti, di eta' non inferiore a 18 anni, che si avviano ad una professione nel corso della quale saranno esposti alle radiazioni ionizzanti, o i cui studi implicano necessariamente l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti; b) apprendisti e studenti di eta' compresa tra 16 e 18 anni, che si trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera a); c) apprendisti e studenti di eta' non inferiore a 16 anni, che non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a); d) apprendisti e studenti di eta' inferiore a 16 anni. 3. Classificazione dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli studenti 3.1. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori: a) 6 mSv di dose efficace; b) i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose equivalente fissati al paragrafo 2 dell'Allegato IV, per il cristallino, per la pelle nonche' per mani , avambracci, piedi e caviglie, con le modalita' di valutazione stabilite al predetto paragrafo. 3.2. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi del paragrafo 3.1 sono classificati in Categoria B. 3.3. Agli apprendisti ed agli studenti di cui alla lettera a) del paragrafo 2.1 si applicano le modalita' di classificazione stabilite per i lavoratori al paragrafo 1 e ai paragrafi 3.1 e 3.2. 3.4. Sono classificati in categoria A i prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni minerarie disciplinate dal Capo IV del presente decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessita' da parte di un esperto qualificato. 4. Classificazione e delimitazione delle aree di lavoro 4.1. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5 del presente Allegato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente paragrafo 3.1 e' classificata Zona Controllata. 4.2. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del paragrafo 5 del presente Allegato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati per le persone del pubblico nell'Allegato IV, ma che non debba essere classificata Zona Controllata ai sensi del paragrafo 4.1, e' classificata Zona Sorvegliata. 4.3. Le Zone Controllate e le Zone Sorvegliate sono segnalate utilizzando la segnaletica definita dalle norme di buona tecnica o comunque in maniera visibile e comprensibile. Le Zone Controllate sono delimitate e le modalita' di accesso ad esse sono regolamentate secondo procedure scritte indicate dall'esperto qualificato al datore di lavoro ai sensi dell'articolo 61, comma 2, e dell'articolo 80 del presente decreto legislativo. 4.4. Nelle procedure di cui al paragrafo 4.3 sono, tra l'altro, previste istruzioni di radioprotezione, adeguate al rischio derivante dalle sorgenti di radiazioni e dalle attivita' svolte nelle zone controllate e sorvegliate nonche' quelle ai fini del controllo di persone e di attrezzature in uscita dalle zone in cui sussista un rischio significativo di diffusione di contaminazione. 5. Accertamenti dell'esperto qualificato 5.1. L'accertamento delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 deve essere effettuato da un esperto qualificato di cui all'articolo 77 e da questi comunicato al datore di lavoro ai sensi degli articoli 61, comma 2, e 80. 5.2. Nell'accertamento di cui al paragrafo 5.1. si deve tener conto del rischio di esposizione interna ed esterna, secondo le modalita' stabilite nell'Allegato IV, derivante dalla normale attivita' lavorativa programmata nonche' dal contributo delle esposizioni potenziali conseguenti a eventi anomali e malfunzionamenti che siano suscettibili di aumentare le dosi dei singoli derivanti da detta normale attivita' lavorativa programmata. 6. Sorveglianza fisica della radioprotezione 6.1. La sorveglianza fisica della radioprotezione deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 75, ove le attivita' svolte comportino la classificazione delle aree di lavoro in una o piu' Zone Controllate o in una o piu' Zone Sorvegliate oppure comportino la classificazione degli addetti alle attivita' come lavoratori esposti, anche di categoria B, o come apprendisti e studenti ad essi equiparati ai sensi dei paragrafi 3.3 e 3.4. 6.2. La sorveglianza fisica deve comunque essere effettuata nelle seguenti installazioni: a) impianti nucleari di cui all'articolo 7; b) miniere di cui al Capo IV; c) installazioni soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 33; d) installazioni soggette al nulla osta di Categoria B ai sensi dell'articolo 29; e) installazioni soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860; f) installazioni soggette al nulla osta di Categoria A ai sensi dell'articolo 28. 6.3. Fermo restando quanto stabilito al paragrafo 6.1, la sorveglianza fisica puo' non essere effettuata per le installazioni di cui alle lettera d) del paragrafo 6.2, quando sia data esplicita dimostrazione di non necessita' da parte di un esperto qualificato nella relazione di radioprotezione di cui all'articolo 61, comma 2, o di cui all'articolo 80 del presente decreto. 7. Valutazione della dose efficace e delle dosi equivalenti 7.1. La valutazione delle dosi efficaci e delle dosi equivalenti ricevute o impegnate deve essere effettuata, in modo sistematico, dall'esperto qualificato mediante apparecchi o metodiche di misura di tipo individuale per i lavoratori classificati in categoria A. 7.2. Con motivata relazione, ai sensi dell'articolo 80, l'esperto qualificato indica, per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4, se le valutazioni individuali di cui al paragrafo precedente siano impossibili o insufficienti, in quanto tecnicamente non significative in relazione al tipo ed alle caratteristiche delle sorgenti di radiazioni, alle specifiche modalita' delle esposizioni ed alla sensibilita' delle metodiche di misura. 7.3. Nei casi in cui sia stata ritenuta la non significativita' tecnica delle valutazioni individuali, nella relazione di cui al paragrafo 7.2 vengono indicati i criteri e le modalita' specifiche con cui sono utilizzati, sempre ai fini delle valutazioni individuali di cui al paragrafo 7.1, i dati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o quelli relativi a misurazioni individuali su altri lavoratori esposti classificati in categoria A. 8. Sorveglianza fisica ambientale nelle Zone Controllate e nelle Zone Sorvegliate 8.1. L'esperto qualificato, nell'ambito della sorveglianza fisica della protezione nelle Zone Controllate e nelle Zone Sorvegliate, deve effettuare le seguenti valutazioni nell'ambiente di lavoro: a) delle grandezze operative di radioprotezione di cui al paragrafo 12 dell'Allegato IV ai fini della valutazione della dose equivalente e della dose efficace [delle esposizioni esterne e delle relative intensita]; b) della concentrazione volumetrica o superficiale dei radionuclidi contaminanti e della natura, stato fisico e forma chimica di essi. 9. Altre modalita' di esposizione. Esposizioni soggette ad autorizzazione speciale. 9.1. In situazioni eccezionali, esclusi gli interventi per emergenze radiologiche e nucleari, lavoratori classificati in categoria A possono essere sottoposti ad esposizioni superiori ai limiti di dose per i lavoratori esposti, quando non si possano utilizzare altre tecniche che permettano di evitarlo e previa autorizzazione speciale da parte delle autorita' di vigilanza territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 59. 9.2. Le esposizioni di cui al paragrafo 9.1 sono inerenti a situazioni specifiche limitate nel tempo, circoscritte a determinate aree di lavoro e non possono superare i limiti fissati per il caso specifico dalle autorita' di vigilanza di cui al paragrafo 9.1 stesso nonche', comunque, il doppio dei limiti di dose fissati nei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato IV. 9.3. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, possono adibire alle operazioni che comportano le esposizioni di cui al paragrafo 9.1 soltanto lavoratori scelti tra quelli preventivamente indicati dal medico autorizzato sulla base dell'eta' e dello stato di salute. 9.4. Non possono essere in nessun caso sottoposti alle esposizioni di cui al paragrafo 9.1: a) le donne in eta' fertile; b) gli apprendisti e studenti; b) i lavoratori che abbiano subito, nei dodici mesi precedenti, per qualsiasi motivo, esposizioni comportanti dosi superiori ai valori dei limiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2 dell'Allegato IV. 9.5. Le modalita' tecniche delle esposizioni di cui al paragrafo 9.1 debbono essere preventivamente valutate ed approvate per iscritto, con apposita relazione, dall'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della protezione. 9.6. La richiesta alle autorita' di vigilanza territorialmente competenti per l'autorizzazione alle esposizioni di cui al paragrafo 9.1 deve essere corredata di: a) adeguata descrizione delle operazioni da eseguire; b) motivazione della necessita' delle esposizioni di cui al paragrafo 9.1; c) relazione dell'esperto qualificato di cui al paragrafo 9.5; d) resoconti di riunione o riunioni in cui le esposizioni siano state discusse con i lavoratori interessati, i loro rappresentanti, il medico - autorizzato e l'esperto qualificato. 9.7. Alle esposizioni di cui al paragrafo 9.1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 1.