Art. 2.
  1.  In via di prima applicazione, le categorie di dati trattati dal
centro  elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile
1981,  n.  121,  per  le  quali e' autorizzato l'accesso da parte del
personale  della  polizia  municipale  di cui all'articolo 10-bis del
decreto  del  Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, sono
quelle  indicate nel decreto del Ministro dell'interno da adottarsi a
norma  dell'articolo 16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68, e nelle relative disposizioni di attuazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 22 giugno 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bianco, Ministro dell'interno
                              Fassino, Ministro della giustizia
Visto: il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 1o agosto 2000
  Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 1
 
          Note all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8,  della legge 1o
          aprile  1981,  n.  121  (per l'argomento v. nelle note alle
          premesse):
              "Art.  8  (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
          E'  istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
          dell'ufficio  di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro
          elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei
          dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7.
              Il   Centro   provvede   alla  raccolta,  elaborazione,
          classificazione  e  conservazione  negli  archivi magnetici
          delle   informazioni   e   dei   dati   nonche'  alla  loro
          comunicazione  ai  soggetti autorizzati, indicati nell'art.
          9,  secondo  i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
          del comma seguente.
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione  tecnica,  presieduta  dal funzionario preposto
          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  a) dell'art. 5, per la
          fissazione   dei   criteri   e  delle  norme  tecniche  per
          l'espletamento  da parte del Centro delle operazioni di cui
          al   comma   precedente   e   per   il   controllo  tecnico
          sull'osservanza  di  tali  criteri  e  norme  da  parte del
          personale  operante presso il Centro stesso. I criteri e le
          norme    tecniche    predetti   divengono   esecutivi   con
          l'approvazione del Ministro dell'interno".
              -  Per  il  testo  dell'art.  10-bis  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  3  maggio  1982, n. 378 (per
          l'argomento  v.  nelle  note all'art. 1), vedi l'art. 1 del
          presente regolamento.
              - Per  il  testo  dell'art.  16-quater,  comma  2,  del
          decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, vedi nelle
          note alle premesse.