Art. 2.
                Obiettivi specifici di apprendimento
  1.  Nell'ambito  dei  curricoli  di  cui  all'articolo  1  ciascuna
istituzione  scolastica,  puo' riorganizzare, in sede di elaborazione
del piano dell'offerta formativa, i propri percorsi didattici secondo
modalita' fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e
competenze   degli   alunni,  valorizzando  l'introduzione  di  nuove
metodologie  didattiche,  anche attraverso il ricorso alle tecnologie
multimediali.
  2.  Al  termine  dell'anno  scolastico  ogni istituzione scolastica
valuta  gli  effetti  degli  interventi di cui al comma 1, che devono
tendere  al  miglioramento  dell'insegnamento e dell'apprendimento al
fine  di  far  conseguire  a  ciascun  alunno livelli di preparazione
adeguati  al raggiungimento dei gradi piu' elevati dell'istruzione ed
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.