Art. 2. Obiettivi specifici di apprendimento 1. Nell'ambito dei curricoli di cui all'articolo 1 ciascuna istituzione scolastica, puo' riorganizzare, in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, i propri percorsi didattici secondo modalita' fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze degli alunni, valorizzando l'introduzione di nuove metodologie didattiche, anche attraverso il ricorso alle tecnologie multimediali. 2. Al termine dell'anno scolastico ogni istituzione scolastica valuta gli effetti degli interventi di cui al comma 1, che devono tendere al miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento al fine di far conseguire a ciascun alunno livelli di preparazione adeguati al raggiungimento dei gradi piu' elevati dell'istruzione ed all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.