Art. 3.
   Quota nazionale e quota riservata alle istituzioni scolastiche
  1.  La  quota  oraria  nazionale  obbligatoria dei curricoli di cui
all'articolo  1  e'  pari all'85% del monte ore annuale delle singole
discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e nelle
relative sperimentazioni.
  2.  La  quota  oraria obbligatoria dei predetti curricoli riservata
alle  singole  istituzioni scolastiche e' costituita dal restante 15%
del  monte  ore  annuale;  tale  quota potra' essere utilizzata o per
confermare   l'attuale   assetto   ordinamentale   o  per  realizzare
compensazioni  tra le discipline e attivita' di insegnamento previste
dagli   attuali   programmi   o   per  introdurre  nuove  discipline,
utilizzando  i docenti in servizio nell'istituto, anche in attuazione
dell'organico  funzionale  di  cui alla normativa citata in premessa,
ove esistente in forma strutturale o sperimentale.
  3.  Il  curricolo  obbligatorio e' realizzato utilizzando tutti gli
strumenti  di  flessibilita'  organizzativa  e didattica previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.
  4.  In  particolare  le  istituzioni scolastiche, nell'ambito degli
strumenti  di  flessibilita'  di  cui al comma 3, rilevate le diverse
esigenze  formative  degli  alunni,  promuovono,  anche  con percorsi
individuali,  la valorizzazione degli alunni piu' capaci e meritevoli
ed  il  recupero  di quelli che presentano carenze di preparazione, e
garantiscono   efficaci  azioni  di  continuita'  e  di  orientamento
didattici.
  5.  L'adozione,  nell'ambito  del  piano dell'offerta formativa, di
unita'  di  insegnamento non coincidenti con l'unita' oraria non puo'
comportare  la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, costituito
dalle  quote  di  cui  ai  commi 1 e 2, nell'ambito del quale debbono
essere recuperate le residue frazioni di tempo.