Art. 4. Curricoli delle singole istituzioni scolastiche 1. In applicazione dell'articolo 1 restano confermati gli ordinamenti e relative sperimentazioni in atto in ciascuna istituzione scolastica nell'anno scolastico 1999/2000, con le specificita' di cui ai commi seguenti. 2. Per la scuola materna, sino a quando non sara' data concreta attuazione alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, sono confermati gli orientamenti delle attivita' educative adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1991. 3. In attesa della ridefinizione dell'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia in relazione agli standard concernenti la qualita' del servizio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ciascuna istituzione scolastica, valorizzando la flessibilita' didattico-organizzativa gia' sperimentata a partire dalla circolare ministeriale n. 70, protocollo n. 639 del 25 febbraio 1994, individua tutte le modalita' atte a garantire l'utilizzazione ottimale dell'organico dei docenti da assegnarsi nella misura di due per ogni sezione funzionante ad 8-10 ore giornaliere e, in relazione a particolari situazioni di fatto esistenti, nella misura di uno per ogni sezione ad orario ridotto, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio dei docenti. 4. Nell'istruzione tecnica ed artistica - nell'ambito dell'offerta formativa dei rispettivi settori - le istituzioni scolastiche possono adottare - nei limiti della dotazione organica determinata dai relativi decreti emanati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - i progetti sperimentali coordinati a livello nazionale, ancora esistenti alla data dell'anno scolastico 1999/2000, sia nel caso in cui si trovino ad attuare percorsi di ordinamento rispetto ai quali a livello nazionale vi e' un progetto sperimentale coordinato, sia che intendano sostituire indirizzi sperimentali autonomi gia' autorizzati, sia nel caso di nuova istituzione di un indirizzo per il quale vi e' un progetto sperimentale coordinato.
Note all'art. 4: - Per la legge n. 30/2000, si veda in note alle premesse. - Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, si veda in note alle premesse.