Art. 4.
           Curricoli delle singole istituzioni scolastiche
  1.   In   applicazione   dell'articolo  1  restano  confermati  gli
ordinamenti   e   relative   sperimentazioni   in  atto  in  ciascuna
istituzione   scolastica   nell'anno  scolastico  1999/2000,  con  le
specificita' di cui ai commi seguenti.
  2.  Per  la  scuola  materna, sino a quando non sara' data concreta
attuazione  alla  legge  10 febbraio 2000, n. 30, sono confermati gli
orientamenti  delle  attivita'  educative  adottati  con  decreto del
Ministro  della  pubblica  istruzione 3 giugno 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1991.
  3. In attesa della ridefinizione dell'orario di funzionamento della
scuola  dell'infanzia  in  relazione  agli  standard  concernenti  la
qualita' del servizio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n. 275,
ciascuna   istituzione   scolastica,  valorizzando  la  flessibilita'
didattico-organizzativa  gia'  sperimentata a partire dalla circolare
ministeriale n. 70, protocollo n. 639 del 25 febbraio 1994, individua
tutte   le   modalita'  atte  a  garantire  l'utilizzazione  ottimale
dell'organico  dei docenti da assegnarsi nella misura di due per ogni
sezione  funzionante  ad  8-10  ore  giornaliere  e,  in  relazione a
particolari  situazioni  di  fatto esistenti, nella misura di uno per
ogni  sezione ad orario ridotto, fermo restando l'orario obbligatorio
di servizio dei docenti.
  4.  Nell'istruzione tecnica ed artistica - nell'ambito dell'offerta
formativa dei rispettivi settori - le istituzioni scolastiche possono
adottare  -  nei  limiti  della  dotazione  organica  determinata dai
relativi  decreti emanati di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica - i progetti sperimentali
coordinati  a livello nazionale, ancora esistenti alla data dell'anno
scolastico  1999/2000,  sia  nel  caso  in  cui si trovino ad attuare
percorsi  di  ordinamento rispetto ai quali a livello nazionale vi e'
un  progetto  sperimentale  coordinato,  sia che intendano sostituire
indirizzi  sperimentali  autonomi  gia'  autorizzati, sia nel caso di
nuova  istituzione  di  un  indirizzo  per il quale vi e' un progetto
sperimentale coordinato.
 
          Note all'art. 4:
              - Per  la  legge  n.  30/2000,  si  veda  in  note alle
          premesse.
              - Per  il  testo dell'art. 8 del decreto del Presidente
          della   Repubblica  n.  275/1999,  si  veda  in  note  alle
          premesse.