Art. 5.
                      Adempimenti delle scuole
  1.  L'attuazione  delle disposizioni di cui al presente regolamento
non comporta l'adozione di decreti autorizzativi.
  2.  Le  istituzioni  scolastiche  dovranno  comunque  comunicare ai
competenti  uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica
istruzione  le  scelte curricolari effettuate in base all'articolo 4,
al   fine   di   consentire  all'amministrazione  e  al  suo  sistema
informativo la predisposizione delle procedure connesse alla gestione
del personale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 26 giugno 2000

                               Il Ministro della pubblica istruzione
                                              De Mauro
Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica
                Visco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2000
  Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 276