Art. 5. Adempimenti delle scuole 1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non comporta l'adozione di decreti autorizzativi. 2. Le istituzioni scolastiche dovranno comunque comunicare ai competenti uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione le scelte curricolari effettuate in base all'articolo 4, al fine di consentire all'amministrazione e al suo sistema informativo la predisposizione delle procedure connesse alla gestione del personale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 giugno 2000 Il Ministro della pubblica istruzione De Mauro Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2000 Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 276