Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 All'articolo 1 e' premesso il seguente: "Art. 01. - 1. All'articolo 44 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale ". L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000, all'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: "1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a L. 110.000 al giorno, elevate a L. 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto ". All'articolo 2 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), le parole: "41 miliardi sono sostituite dalle seguenti: "75 miliardi , le parole: "23 miliardi sono sostituite dalle seguenti: "83 miliardi e le parole: "90 miliardi sono sostituite dalle seguenti: "130 miliardi ". Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - 1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la parola: "autovetture e' sostituita dalla seguente: "autoveicoli ". L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 167 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 171 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede ai sensi del comma 2. 2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono aggiunte, in fine, le parole: ", assicurando comunque la copertura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 ".