(Allegato)
                                                             Allegato 
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 
giugno 2000, n. 167 
 
  All'articolo 1 e' premesso il seguente: 
  "Art. 01. - 1. All'articolo 44 della legge 6 giugno 1974,  n.  298,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Costituisce comunque  violazione  ai  sensi  dell'articolo  46  la
circolazione di veicoli  immatricolati  all'estero  sprovvisti  della
prescritta autorizzazione al trasporto internazionale ". 
  L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 1. - 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
del 1o gennaio 2000, all'articolo 62 del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e  successive  modificazioni,  dopo  il  comma
1-ter e' inserito il seguente: 
  "1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto  di  merci,  in
luogo della deduzione, anche  analitica,  delle  spese  sostenute  in
relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori  del
territorio comunale, possono dedurre un importo pari a L. 110.000  al
giorno, elevate a L. 180.000 per le trasferte  all'estero,  al  netto
delle spese di viaggio e di trasporto ". 
  All'articolo 2 il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1,
lettere a), b) e c), le parole: "41 miliardi  sono  sostituite  dalle
seguenti: "75 miliardi , le  parole:  "23  miliardi  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "83  miliardi  e  le  parole:  "90  miliardi   sono
sostituite dalle seguenti: "130 miliardi ". 
  Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: 
  "Art. 2-bis. - 1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 28
marzo 2000, n. 70, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
maggio 2000, n. 137, la  parola:  "autovetture  e'  sostituita  dalla
seguente: "autoveicoli ". 
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 3. - 1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
decreto, valutato in lire 167 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 171
miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede ai sensi  del  comma
2. 
    2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n.
383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999,  n.
496, sono aggiunte, in fine, le parole: ",  assicurando  comunque  la
copertura  degli  oneri  di  cui  all'articolo  3,   comma   1,   del
decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 ".