Art. 10.
  1. Nel comma 1 dell'articolo 32 del decreto, le parole: "acquisisce
per  il tramite del Ministero di grazia e giustizia," sono sostituite
dalle seguenti: "acquisisce anche direttamente".
 
          Nota all'art. 10:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 32 del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica del 6 marzo 1998, n. 99,
          come modificato dal presente regolamento:
              "Art.  32 (Iniziativa per l'avvio dei procedimenti.). -
          1.  La commissione centrale, a seguito di esposti o notizie
          ad  essa  pervenuti,  ovvero  d'ufficio,  acquisisce  anche
          direttamente  informazioni  in  ordine alla sussistenza dei
          requisiti  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 88
          del    1992   o   circa   i   fatti   rilevanti   ai   fini
          dell'applicazione  dell'art.  10  del  decreto  legislativo
          medesimo,   dandone   notizia   all'interessato   ai  sensi
          dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
              2.  I  provvedimenti  di  cui  all'art.  10 del decreto
          legislativo citato sono trasmessi alla commissione.
              3.  La  commissione, se ritiene infondate le notizie ad
          essa  pervenute, propone al direttore generale degli affari
          civili  del  Ministro di grazia e giustizia l'archiviazione
          degli atti. La proposta non e' vincolante".