Art. 10. 1. Nel comma 1 dell'articolo 32 del decreto, le parole: "acquisisce per il tramite del Ministero di grazia e giustizia," sono sostituite dalle seguenti: "acquisisce anche direttamente".
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento: "Art. 32 (Iniziativa per l'avvio dei procedimenti.). - 1. La commissione centrale, a seguito di esposti o notizie ad essa pervenuti, ovvero d'ufficio, acquisisce anche direttamente informazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 88 del 1992 o circa i fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo medesimo, dandone notizia all'interessato ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. I provvedimenti di cui all'art. 10 del decreto legislativo citato sono trasmessi alla commissione. 3. La commissione, se ritiene infondate le notizie ad essa pervenute, propone al direttore generale degli affari civili del Ministro di grazia e giustizia l'archiviazione degli atti. La proposta non e' vincolante".