Art. 11.
  1.  Dopo  il  comma  3  dell'articolo 39 del decreto e' inserito il
seguente: "3-bis.
  Le  disposizioni  di  cui  alle lettere d) ed e) del comma 2 non si
applicano  nei  confronti delle amministrazioni dello Stato e di ogni
altro ente pubblico.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 12 luglio 2000

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Fassino, Ministro della giustizia
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero

Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2000
  Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 5
 
          Nota all'art. 11:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  39 del citato
          decreto  del  Presidente della Repubblica del 6 marzo 1998,
          n. 99, come modificato dal presente regolamento:
              "Art.  39 (Sospensione del revisore contabile). - 1. Se
          emergono  fatti che compromettono gravemente l'idoneita' al
          corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti,
          il  direttore  generale  degli affari civili e delle libere
          professioni  dispone  la  sospensione  dell'iscritto per un
          periodo  non  superiore  ad  un anno ai sensi dell'art. 10,
          comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88
              2.  L'idoneita'  al corretto svolgimento delle funzioni
          di   controllo   dei   conti   deve   ritenersi  gravemente
          compromessa se:
                a) emergono  fatti  che  denotano  grave  incapacita'
          tecnica,    o,   per   le   societa',   grave   incapacita'
          organizzativa,   ovvero   mancanza   di  integrita'  morale
          dell'iscritto  o  dei  soggetti di cui questi si avvale per
          svolgere la sua attivita';
                b) emergono   fatti  che  denotano  gravi  negligenze
          commesse dall'iscritto;
                c) l'iscritto,    l'amministratore,    il   direttore
          generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale
          per   svolgere  la  sua  attivita',  intrattengono  con  il
          soggetto   che   conferisce   l'incarico,  o  con  soggetti
          controllati,  rapporti  continuativi  o rilevanti aventi ad
          oggetto  prestazioni di consulenza o collaborazione, ovvero
          li   abbiano  intrattenuti  nei  due  anni  antecedenti  al
          conferimento dell'incarico;
                d)   l'iscritto,   l'amministratore,   il   direttore
          generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale
          per  svolgere la sua attivita', sono legati alla societa' o
          all'ente che conferisce l'incarico, o a societa' o enti che
          la   controllano,  da  rapporti  di  lavoro  subordinato  o
          autonomo, ovvero lo siano stati nei tre anni antecedenti al
          conferimento dell'incarico;
                e) l'iscritto,    l'amministratore,    il   direttore
          generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale
          per  svolgere  la  sua attivita', sono amministratori della
          societa'   o  dell'ente  che  conferisce  l'incarico  o  di
          societa'  o  enti che la controllano, ovvero lo siano stati
          nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico;
                f)  l'iscritto e' eletto sindaco o evita la decadenza
          dalla  carica,  tacendo consapevolmente sulla ricorrenza di
          una  delle  situazioni  indicate  nell'art. 2399 del codice
          civile diverse da quelle indicate nell'art. 2382 del codice
          civile;
                g) l'iscritto    persona    fisica,   o   il   legale
          rappresentante   della   societa'   di   revisione,   viene
          sottoposto a misure cautelari;
                h) emerge  ogni altro fatto dal quale possa desumersi
          che nel caso concreto e' compromessa gravemente l'idoneita'
          al  corretto  svolgimento  delle  funzioni di controllo dei
          conti.
              3. L'impiego del tirocinante, per servizi di segreteria
          o per attivita' estranee a quelle proprie della funzione di
          revisore  contabile,  costituisce  illecito  disciplinare a
          carico  del  soggetto  presso  il  quale il tirocinio viene
          svolto.
              3-bis.  -  Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e)
          del   comma   2   non  si  applicano  nei  confronti  delle
          amministrazioni dello Stato e di ogni altro ente pubblico".