Art. 4.
  1.   All'articolo   8   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) nel comma 1 le parole: "entro novanta giorni", sono sostituite
dalle seguenti: "entro centoventi giorni";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2.   Il   provvedimento   di  accoglimento  o  di  rigetto  e'
comunicato,  a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero,
all'interessato,  che  puo'  ottenerne copia conforme. Il reparto, su
richiesta   scritta   dell'interessato,   rilascia  un  attestato  di
iscrizione".
 
          Nota all'art. 4:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 8 del citato decreto
          del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come
          modificato dal presente regolamento:
              "Art.  8  (Iscrizione nel registro del tirocinio). - 1.
          Sulla  domanda  di  iscrizione  provvede,  con  decreto, il
          direttore  generale  degli  affari  civili  e  delle libere
          professioni   del  Ministero  di  grazia  e  giustizia,  su
          proposta   della  commissione,  adottata  entro  centoventi
          giorni  dalla  data  di  presentazione o di ricezione della
          domanda stessa.
              2.  Il  provvedimento  di  accoglimento o di rigetto e'
          comunicato,  a  cura del reparto dei revisori contabili del
          Ministero,   all'interessato,   che  puo'  ottenerne  copia
          conforme.     Il     reparto,    su    richiesta    scritta
          dell'interessato, rilascia un attestato di iscrizione."