Art. 4. 1. All'articolo 8 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 le parole: "entro novanta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto e' comunicato, a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero, all'interessato, che puo' ottenerne copia conforme. Il reparto, su richiesta scritta dell'interessato, rilascia un attestato di iscrizione".
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento: "Art. 8 (Iscrizione nel registro del tirocinio). - 1. Sulla domanda di iscrizione provvede, con decreto, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, su proposta della commissione, adottata entro centoventi giorni dalla data di presentazione o di ricezione della domanda stessa. 2. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto e' comunicato, a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero, all'interessato, che puo' ottenerne copia conforme. Il reparto, su richiesta scritta dell'interessato, rilascia un attestato di iscrizione."