Art. 5. 1. All'articolo 9 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: "dalla data di iscrizione nel registro." sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro."; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutte le domande di iscrizione nel registro del tirocinio ricevute successivamente alla data del 1o maggio 1998. 2-ter. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, su proposta della commissione centrale, accerta il periodo di tirocinio svolto anteriormente alla data di ricezione della domanda, avuto riguardo al rispetto delle forme e delle modalita' previste dall'articolo 43.".
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento: "Art. 9 (Durata e contenuto del tirocinio). - 1. Il tirocinio ha la durata di tre anni decorrente dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro. 2. Il tirocinio e' svolto con assiduita', diligenza e riservatezza, e consiste nell'esercizio delle attivita' proprie della funzione di revisore contabile, e nell'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto dell'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili. 2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutte le domande di iscrizione nel registro del tirocinio ricevute successivamente alla data del 1o maggio 1998. 2-ter. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, su proposta della commissione centrale, accerta il periodo di tirocinio svolto anteriormente alla data di ricezione della domanda, avuto riguardo al rispetto delle forme e delle modalita' previste dall'art. 43."