Art. 5.
  1.   All'articolo   9   del  decreto  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  nel  comma  1,  le  parole:  "dalla  data  di  iscrizione nel
registro."  sono  sostituite dalle seguenti: "dalla data di ricezione
della domanda di iscrizione nel registro.";
    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
      "2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutte le
domande   di   iscrizione   nel   registro   del  tirocinio  ricevute
successivamente alla data del 1o maggio 1998.
      2-ter.  Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, il
direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, su
proposta  della commissione centrale, accerta il periodo di tirocinio
svolto  anteriormente  alla  data  di  ricezione della domanda, avuto
riguardo   al   rispetto  delle  forme  e  delle  modalita'  previste
dall'articolo 43.".
 
          Nota all'art. 5:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 9 del citato decreto
          del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come
          modificato dal presente regolamento:
              "Art.  9  (Durata  e  contenuto del tirocinio). - 1. Il
          tirocinio ha la durata di tre anni decorrente dalla data di
          ricezione della domanda di iscrizione nel registro.
              2.  Il  tirocinio e' svolto con assiduita', diligenza e
          riservatezza,  e  consiste  nell'esercizio  delle attivita'
          proprie   della   funzione   di   revisore   contabile,   e
          nell'approfondimento  teorico-pratico delle materie oggetto
          dell'esame  per  l'iscrizione  nel  registro  dei  revisori
          contabili.
              2-bis.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica a
          tutte  le  domande di iscrizione nel registro del tirocinio
          ricevute  successivamente  alla  data  del  1o maggio 1998.
              2-ter. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 1,
          il  direttore  generale  degli affari civili e delle libere
          professioni,   su   proposta  della  commissione  centrale,
          accerta  il  periodo di tirocinio svolto anteriormente alla
          data di ricezione della domanda, avuto riguardo al rispetto
          delle forme e delle modalita' previste dall'art. 43."